Appalti

Centrali di committenza, il Consiglio di Stato «salva» le gare Asmel: sospesa la delibera dell'Anac

di Mauro Salerno

Continua la battaglia di carte bollate tra l'Anac e l'Asmel, società consortile che gestisce le gare per centinaia di Comuni, bocciata da Cantone. Con un'ordinanza depositata il 9 settembre (n. 4016/2015) il Consiglio di Stato ha sospeso l'efficacia della delibera (n.32/2015) con cui a maggio l'Anticorruzione aveva detto no alla centrale di committenza, dichiarando nei fatti l'illegittimità di centinaia di gare di appalto gestite dall'Asmel. Risultato: le gare gestite dal consorzio sono (almeno per ora) salve. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del consorzio,ribaltando la decisione del Tar Lazio di non concedere la sospensiva sulla delibera dell'Anac, mettendo cosi a rischio l'esito di decine di procedure aperte in attesa della decisione di merito. Una scelta non condivisa da Palazzo Spada. Di qui la decisione di concedere il provvedimento cautelare che salva le gli appalti in attesa del la sentenza.

Da parte sua l'Anac, pur facendo sapere di rispettare la decisione dei giudici, non sta a guardare. L'idea è quella di promuovere subito un'azione legale («incidente di esecuzione») per capire la portata della sentenza. Non sarebbe infatti chiaro se il provvedimento di Palazzo Spada vale solo per le gare in corso o mira a "salvare" tutte le gare dell'Asmel, anche le nuove.

Il caso
Al centro della questione la legittimità di Asmel, che raggruppa 881 Comuni in tutta Italia, di svolgere la funzione di centrale di committenza. Un compito svolto in centinaia di gare, tanto che, come fa sapere la società, il valore delle commesse gestite supera già il miliardo di euro. E che assumerebbe un valore ancora maggiore dal primo novembre 2015, quando, al la scadenza della quinta proroga consecutiva, i Comuni non capoluogo non potranno più gestire gli appalti in autonomia, ma saranno costretti ad aggregarsi, oppure ricorrere a un soggetto aggregatore o, appunto, a una centrale di committenza.
Un ruolo che Cantone, con la delibera di maggio, ha negato all'Asmel, contestando tra l'altro la presenza nella compagine societaria di soggetti privati (ora usciti dalla compagine, fa sapere l'Asmel, che a inizio settembre ha anche modificato lo statuto in questo senso). In prima battuta il Tar ha dato ragione all'Anac, giudicando la posizione dell'Anac «eccentrica e non riconducibile ad alcuno dei modelli ammessi» dal codice degli appalti (articolo 33, comma 3-bis) in materia di soggetti aggregatori e centrali di committenza. Dunque niente sospensiva e gare a rischio.

La decisione del Consiglio di Stato
Ora la decisione del Consiglio di Stato che al contrario ha ritenuto opportuno congelare la delibera di Cantone che sanciva l'ilegittimità delle gare in attesa della decisione di merito. la decisione di Palazzo Spada fa leva sul fatto che la norma che obbliga i Comuni ad accentrare le gare - prorogata al primo novembre - non è ancora entrata in vigore. Mentre, si legge nell'ordinanza, «per valutare se il modello di aggregazione posto in essere sia o meno compatibile con il modello organizzativo legale, è necessario che la legge, che lo contempla e ne disciplini il regime transitorio, sia entrata in vigore». Non solo. Palazzo Spada ritiene che l'accertamento sulla legittimità del modello Asmel«presuppone un approfondito esame nel merito della questione». Da eseguire comunque con rapidità «in ragione della particolare rilevanza degli interessi implicati dalla vicenda in esame». Insomma, sembrano suggerire i giudici: bisogna aspettare novembre (e fino ad allora le gare dei Comuni sono salve), ma poi la decisione di merito non deve farsi aspettare.

La posizione dell'Anac
Dall'Autorità confermano «il massimo rispetto per la decisione del Consiglio di Stato». Ma non ci sono passi indietro. Anzi. Il prossimo passaggio sarà la richiesta di «un'incidente di esecuzione» per chiedere di chiarire al Consiglio di Stato se l'ordinanza riguarda le gare in corso o anche quelle nuove. Nel primo caso, si limiterebbe la portata dell'ordinanza alla decisione del Tar. Nel secondo, invece, è evidente che la sconfessione della delibera Anac avrebbe una portata molto maggiore.

L'ordinanza del Tar Lazio sull'Asmel

L'ordinanza del Consiglio di Stato n.4016/2015

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