Appalti

Consiglio di Stato: niente «soccorso istruttorio» per il cronoprogramma lavori incompleto

di Mauro Salerno

Niente «soccorso istruttorio» per le imprese che presentano in gara un cronoprogramma dei lavori incompleto. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 2757 del 4 giugno 2015, rigettando il ricorso di un'impresa esclusa dalla gara per l'assegnazione dei lavori di recupero di un palazzo storico. Per i giudici sarebbe stato infatti impossibile integrare la documentazione senza alterare la par condicio tra i concorrenti.

L'esclusione, si legge nella sentenza, è stata motivata dall'amministrazione perché «la ricorrente ha allegato all' offerta tempo un cronoprogramma incompleto con riguardo ad alcune fasi di lavorazione (allestimento permanente, sistemazione arredo urbano e smobilizzo del cantiere)». Il provvedimento è stato motivato con il fatto che il bando prevedeva di rendere il cronoprogramma vincolante a fini contrattuali. Un modo, secondo i giudici, «di garantire una conoscenza puntuale dei tempi delle singole fasi di lavorazione ai fini della verifica sull'affidabilità dell'offerta, del controllo sui tempi di esecuzione e dell'erogazione dei compensi in corrispondenza con gli stati di avanzamento dei lavori».

Proprio questo aspetto, per il Consiglio di Stato, evidenzia il fatto che il cronoprogramma diventa un elemento centrale dell'offerta con la «la conseguente impossibilità di accordare, a fronte di una sua sostanziale incompletezza, un soccorso istruttorio che si porrebbe in contrasto con il principio generale della par condicio»

La sentenza n.2757 di Palazzo Spada

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