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Piano operativo di sicurezza non obbligatorio nella fornitura del calcestruzzo

di Luigi Caiazza

Nel settore edile non sempre è obbligatoria la redazione del Piano operativo di sicurezza (POS). Una delle circostanze in cui non opera tale obbligo è la fornitura di calcestruzzo. Lo chiarisce esplicitamente il ministero del Lavoro, con alcune precisazioni, contenute nella lettera circolare prot. n. 2597 del 12 febbraio scorso.

Il quesito si fonda sulla portata degli artt. 26 e 96 del D.Lgs. n. 81/2008 (TU sulla salute sicurezza sui luoghi di lavoro) nei confronti delle aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili come definiti dall'art. 89, comma 1, lett. a), del TU.
In particolare, l'art. 96 stabilisce che i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, redicono il POS di cui all'art. 89, comma 1, lett. b).

Tuttavia tale obbligo non ricorre quando la prestazione consiste nelle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione, in linea generale, le disposizioni previste dal citato art. 26, il quale individua gli obblighi riguardanti i contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, primo fra tutti la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi (Duvri). Proseguendo, però, la lettura dello stesso art. 26 emerge che quest'ultima disposizione, redazione del Duvri, non trova applicazione nel caso di conferimento di servizi di natura intellettuale, di mere forniture di materiali o attrezzature.

Il contratto di fornitura esclude, pertanto, da parte dell'esecutore della fornitura la redazione del POS, nonché da parte del committente la redazione Duvri. Ciò non esclude, tuttavia, da parte dei due soggetti di esercitare la necessaria azione di cooperazione, coordinamento e scambio di informazioni relative, alla sicurezza, riguardanti le operazioni da eseguire al fine di evitare pericoli da interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione complessiva dell'opera.

Poiché alla base del quesito operano le mere forniture di calcestruzzo, la nota ministeriale, riportandosi ad una precedente risoluzione della Commissione consultiva permanente (prevista dall'art. 6 del TU), contenuta nel proprio documento operativo del 19 gennaio 2011 allegato alla lettera circolare ministeriale prot. n. 3328 del 10.2.2011, osserva che per aversi tale fattispecie, è necessario che l'impresa fornitrice non debba partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non debba tenere e manovrare la benna o il secchione od il terminale in gomma della pompa. In caso contrario è evidente che non si tratta più di mera fornitura, bensì di fornitura e posa in opera, nel senso che il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere. Più semplicemente, la mera fornitura consiste nel "dare" il prodotto.

In tale ipotesi, nel momento in cui l'impresa esecutrice richiede la fornitura di calcestruzzo preconfezionato, il datore di lavoro dell'impresa fornitrice di calcestruzzo, scambia con il primo le informazioni necessarie affinché l'ingresso dei mezzi destinati alla consegna del calcestruzzo e la stessa operazione di consegna avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori di entrambe le imprese. A tal fine il fornitore invia all'impresa esecutrice un documento, elaborato dalla citata Commissione Consultiva, dal quale emerga:
- La tipologia e caratteristiche dei mezzi utilizzati;
- Il numero di operatori presenti e mansioni svolte;
- I rischi connessi alle operazioni di fornitura che verranno eseguite in cantiere.

L'impresa esecutrice, a sua volta, trasmetterà all'impresa fornitrice il documento contenente alcuni elementi già inseriti nel Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), se previsto, quali:
- La planimetria del cantiere e le procedure di gestione delle emergenze;
- Le condizioni di accesso al cantiere e la relativa viabilità;
- Le condizioni delle postazioni per il getto;
- L'esistenza del lavaggio finale;
- I riferimenti dei responsabili del cantiere.
Viceversa, nella fornitura e posa in opera, oltre che all'operazione di "dare" vi è anche quella di "fare", di realizzare, cioè, un'opera, seppure parziale o preliminare ad operazioni successive. In questo caso il datore di lavoro dell'impresa fornitrice e posa in opera dovrà redigere il POS ed effettuare l'analisi dei rischi interferenti desumibili dal PSC di cui all'art. 100 del TU, ovvero del Duvri quando il primo non sia previsto.

Lavori di fornitura calcestruzzo
- Non esiste obbligo di redigere il POS da parte dell'impresa fornitrice
- Non esiste obbligo del Duvri da parte dell'impresa esecutrice (cliente)

Lavori di fornitura e posa in opera calcestruzzo
- Esiste obbligo di redigere il POS da parte dell'impresa fornitrice
- Esiste obbligo di redigere il PSC o DUVRI da parte dell'impresa esecutrice (cliente).

La circolare del ministero del Lavoro

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