Fisco e contabilità

Coronavirus/3. Il mancato accordo tra sindacati può mettere a rischio la cassa in deroga

In Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna intesa necessaria. Inps:valenza dei patti non vincolante neanche per chi ha più di 5 addetti

di Giampiero Falasca

Cassa in deroga a geometria variabile: in attesa che venga sciolto - possibilmente, con un intervento normativo - il grande dubbio sulla natura vincolante (come prevede l'articolo 22 del Dl 18/2020) o facoltativa (come sostenuto dalla circolare 47/2020 dell'Inps) degli accordi sindacali, l'unica certezza che hanno le imprese e i loro consulenti sono le intese regionali finora approvate per disciplinare il nuovo ammortizzatore. Intese con natura vincolante per le Regioni che dovranno valutare le domande di accesso alla Cigd e, quindi, nella gestione concreta di questo strumento avranno un ruolo determinante. Tutte le discipline regionali sono frutto di accordi quadro con le organizzazioni sindacali; a parte questa similitudine strutturale, i contenuti cambiano notevolmente, con particolare riferimento proprio alla questione degli accordi, declinati in forme molto diverse.

Un primo gruppo di Regioni riproduce in maniera fedele la previsione di legge, richiedendo, per i datori che occupano più di cinque dipendenti, la stipula di un accordo sindacale come requisito fondamentale per accedere alla Cigd. È il caso, ad esempio, dell'accordo quadro stipulato dall'Emilia Romagna, che prevede – all'articolo 5 – l'obbligo di sottoscrivere un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; viene precisato che tale accordo (siglabile anche in via telematica) deve indicare una causale specifica («in conseguenza dell'emergenza epidemiologica Covid-19»). L'accordo viene richiesto anche nel testo approvato da Lombardia e Piemonte, che al punto 3 subordina alla sottoscrizione di un accordo sindacale la possibilità, per i datori con più di cinque dipendenti, di accedere alla cassa in deroga. In questo caso, si prevede – per facilitare il completamento degli accordi – la costituzione di una Commissione cui viene affidato il compito di portare a termine le procedure avviate, qualora queste non siano concluse nei modi ordinari entro sette giorni.

La regione Lazio, in una prospettiva leggermente diversa, mantiene l'obbligo di accordo ma introduce una forma molto semplificata per la sua sottoscrizione. In particolare si prevede che l'esame congiunto deve concludersi con un accordo entro tre giorni successivi all'invio della comunicazione preventiva: tale intesa si considera raggiunta anche mediante un'autocertificazione con la quale ciascuna delle parti (azienda e sindacato) dichiara di condividere i contenuti della domanda di cassa. Un altro gruppo di Regioni ha reso sostanzialmente facoltativa la sottoscrizione dell'accordo sindacale. La disciplina della Toscana prevede, ad esempio, una doppia regola: viene richiesta l'attivazione della procedura di esame congiunto e la stipula dell'accordo, ma si prevede che, in caso di mancata definizione dell'accordo entro cinque giorni, il datore può comunque procedere alla richiesta, allegando copia della richiesta inviata alle organizzazioni sindacali.

Analoga procedura viene prevista – con forme parzialmente diverse – anche negli Accordi Quadro delle Regioni Veneto, Calabria e Puglia.Alcune Regioni, infine, hanno compiuto una scelta netta di semplificazione: la Regione Campania prevede che il datore deve limitarsi a dare atto di avere informato le organizzazioni sindacali circa la richiesta del trattamento, attestando inoltre l'esistenza di un pregiudizio per l'attività dell'impresa e per i lavoratori.Il risultato complessivo di questa panoramica è abbastanza sconfortante: nonostante le rassicurazioni della circolare Inps, gran parte delle Regioni ha introdotto (replicando le indicazioni del legislatore nazionale) uno sbarramento all'ingresso per le aziende con più di cinque dipendenti che vogliono accedere alla Cigd. Uno sbarramento che sarà applicato - a meno che non cambi la legge in sede di conversione – in maniera diseguale sul territorio: imprese in condizioni identiche avranno o non avranno accesso al trattamento per il solo fatto di aver convinto i propri rappresentanti sindacali a sottoscrivere un accordo.

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