Fisco e contabilità

Previdenza complementare, niente Durc se l'impresa non versa i contributi al lavoratore

E rischia il recupero della riduzione del versamento al Fondo di garanzia. Lo afferma l'Ispettorato nazionale del lavoro (dopo il parere del ministero)

di Massimo Frontera

Il versamento, da parte dell'impresa, del contributo alla previdenza complementare del lavoratore subordinato non è un obbligo nei confronti del lavoratore, ma nei confronti del fondo previdenziale, il quale è poi gravato della prestazione. Pertanto, nei confronti del datore di lavoro che non abbia effettuato i versamenti non è possibile adottare la diffida accertativa. Piuttosto, «in tali casi si configura invece un'ipotesi di violazione dell'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, secondo il quale "a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge (…)"». Lo afferma l'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota n.1436 , pubblicata il 17 febbraio sul sito istituzionale, in risposta a un quesito posto dalla sede locale di Milano e Lodi circa i casi di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, della quota contributiva ai fondi di previdenza complementare.

La nota ricorda inoltre che, secondo quanto prevede il testo di riforma della previdenza complementare (Dlgs 252/2005), il datore di lavoro è esonerato dal contributo al Fondo di garanzia (articolo 2, legge 297/1982) nella misura dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari dei lavoratori. «Pertanto - afferma l'Ispettorato del lavoro - laddove il datore di lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi nella misura di cui sopra al fondo di previdenza complementare e abbia comunque ridotto il proprio onere contributivo omettendo i versamenti dovuti al Fondo di garanzia si configura una violazione di legge che legittima il recupero degli sgravi contributivi eventualmente fruiti in applicazione del suddetto art. 1, comma 1175, della L. n.296/2006».

La nota dell'Ispettorato ricorda anche che in caso di omesso versamento il lavoratore interessato può portare il datore di lavoro in tribunale. «L'ipotesi del mancato versamento di parte dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto integra, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che "dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione ad un Fondo di previdenza complementare ed aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo" (Trib. Roma, sez. lavoro, sent. n. 10489/2016). Ne consegue che il lavoratore potrà agire innanzi al giudice civile per la tutela della propria posizione contrattuale».

La nota dell'Ispettorato del lavoro

La nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro

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