Fisco e contabilità

Responsabilità solidale negli appalti, il termine di due anni non vale per l'azione di recupero degli enti

di Luigi Caiazza

In tema di appalti il termine decadenziale di due anni per la responsabilità solidale del committente, riguarda solo l’obbligo di quest’ultimo a corrispondere le retribuzioni e i contributi nei confronti dei lavoratori. L’azionedi recupero promossa da enti previdenziali non è soggetta a tale termine ma deve comunque rispettare la prescrizione quinquennale prevista dall’articolo 3, comma 9, della legge 335/1995.

È sostanzialmente in tali termini che si è espresso l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) nella nota 9943/2019 con cui ha fornito agli Ispettorati territoriali i chiarimenti in ordine al termine entro il quale è possibile far valere, da parte dell’Inps, la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di cassazione (da ultimo, la 18004/2019).

Seppure letteralmente non coincidente con la terminologia usata dal legislatore con la formulazione dell’articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/2003, anche nell’ultima versione dopo il D.L. n. 25/2017, convertito dalla legge n. 49/2017, è stato tuttavia posto in rilievo, in tale disposizione di legge, l'assenza di espresse regole relative alla pretesa contributiva. Trattasi di una circostanza non di poco rilievo se si considera che l'obbligazione contributiva non si confonde con l'obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza della stessa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo cui il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto connessi, rimangono indipendenti. È vero, infatti, che l'obbligazione contributiva, facente capo agli Istituti, a differenza di quella retributiva, deriva dalla legge, ha natura pubblicistica e risulta, pertanto, indisponibile.

La considerazione della diversa natura delle due obbligazioni ha indotto i giudici a ritenere applicabile al rapporto previdenziale la disciplina generale dell’obbligazione contributiva che non prevede alcun termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di accertamento dell’obbligo contributivo, il quale è soggetto invece al termine prescrizionale di cinque anni previsto dall’articolo 3, comma 9, della legge 335/1995

Ciò comporta, come rileva la nota dell’Ispettorato, l’opportunità, da parte degli organi di vigilanza, di assicurare la massima tempestività nella trasmissione dei verbali ispettivi agli istituti competenti al fine di consentire loro l’attuazione delle procedure di recupero, entro i termini prudenzialmente idonei.

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