Fisco e contabilità

Responsabilità solidale/1. Dl Fiscale, Pa obbligate per le ritenute dell’appaltatore

di Alberto Barbiero

Le pubbliche amministrazioni (e le società partecipate) dovranno versare le ritenute fiscali dovute dalle imprese loro appaltatrici o subappaltatrici per i lavoratori dipendenti e assimilati, risultando quindi solidalmente responsabili.

Il decreto legge fiscale introduce una nuova disposizione nel Dlgs 241/1997 finalizzata a contrastare l’omissione dei versamenti delle ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici o comunque impiegate nell’esecuzione di opere e servizi, introducendo un meccanismo che circostanzi le responsabilità del committente, limitandole a quelle derivanti dall’omesso o tardivo versamento delle ritenute fiscali effettivamente subite dal lavoratore e garantendo che la provvista per il versamento delle stesse venga messa a disposizione dal datore di lavoro, oppure possa essere rinvenuta nei corrispettivi dovuti già dovuti dal committente all’impresa affidataria del lavoro o del servizio.

Le nuove norme comprendono tra i soggetti tenuti a svolgere il ruolo di sostituti nelle ritenute anche le Pa, perché valgono ogni qualvolta un committente affidi a un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, indipendentemente dalla sua configurazione giuridica. In tali situazioni, il versamento delle ritenute fiscali deve essere effettuato dal committente che sia un sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi.

L’estensione dell’ambito di applicazione soggettiva della norma sulla responsabilità solidale negli appalti prevista dal Dlgs 276/2003 (esplicitamente non riferita alle amministrazioni pubbliche) punta a sviluppare un’azione di contrasto ad ampio raggio, con la conseguenza che anche agli enti pubblici e agli enti non commerciali privati viene imposto il versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici.

L’obbligo di versamento è peraltro riferito alle sole ritenute effettuate dal datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione. Pertanto il committente (anche pubblico) non può essere ritenuto responsabile per gli omessi versamenti di ritenute applicate sulle retribuzioni di personale non utilizzato nell’opera o nel servizio.

La provvista necessaria all’effettuazione del versamento mensile delle ritenute fiscali deve essere tempestivamente (5 giorni precedenti alla scadenza del versamento) messa a disposizione del committente dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici (mediante versamento con F24), unitamente alla trasmissione dei dati necessari allo stesso committente per il riscontro degli importi trattenuti e per la verifica della congruità del versamento dovuto.

L’impresa affidataria nei cui confronti siano già maturati corrispettivi non ancora corrisposti dal committente può peraltro richiedere allo stesso di effettuare il versamento rivalendosi su tali corrispettivi e non rimettendo, pertanto, la necessaria provvista. La disposizione è finalizzata a evitare che il ritardo nel pagamento dei corrispettivi da parte del committente, rendendo impossibile all’impresa esecutrice il pagamento delle ritenute (nonché delle retribuzioni e degli oneri previdenziali e assicurativi), possa diventare ulteriore elemento a sostegno della legittimità nel ritardo del pagamento alle imprese dei corrispettivi dovuti.

Le amministrazioni dovranno anzitutto predisporre specifici percorsi informativi per le imprese appaltatrici e subappaltatrici (correlabili alle fasi di stipulazione del contratto di appalto e di autorizzazione del subappalto), volti ad acquisire le specificazioni in ordine all’opzione preferita tra la costituzione della provvista o la detrazione dai corrispettivi.

Il quadro derivante dalla nuova disposizione comporta tuttavia per le stazioni appaltanti un impegno più rilevante, nella necessaria definizione di adeguate soluzioni finalizzate ad acquisire le somme dalle imprese appaltatrici e, qualora queste scelgano di farle detrarre dai corrispettivi, per rendere disponibili risorse di cassa con cui far fronte ai versamenti delle ritenute entro i tempi di legge.

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