Fisco e contabilità

Videocamere nei luoghi di lavoro, niente ok con silenzio assenso

di Massimo Frontera

Il ministero del Lavoro esclude la possibilità di applicare il silenzio assenso sulle autorizzazioni per l'installazione di sistemi di videosorveglianza - o di altri sistemi di controllo - all'interno dei luoghi di lavoro. In questi casi, ribadisce il ministero del Welfare nella nota n.3/2019 pubblicata l'8 maggio scorso in risposa a un interpello dei consulenti del lavoro - serve sempre un «provvedimento espresso di autorizzazione o diniego».

I consulenti del Lavoro avevano posto la questione chiedendo se per ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 20 maggio 1970, n.300 fosse «configurabile» anche la possibilità del silenzio assenso (articolo 9 del Dlgs n.124/2004).
Nella sua risposta (seguita all'acquisizione del parere dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato del lavoro) il ministero ha premesso che la legge consente prioritariamente la possibilità di installare gli impianti a valle di un accordo tra datore di lavoro e la rappresentanza sindacale, subordinando l'autorizzazione all'Ispettorato solo in mancanza di accordo. Più chiaramente, ribadisce che «la formulazione dell'articolo 4, primo comma, della legge n. 300 del 1970 non consente la possibilità di installazione ed utilizzo degli impianti di controllo in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale (l'accordo sindacale) o amministrativo (il provvedimento)». «Tale interpretazione - aggiunge il ministero - appare condivisa anche dalla giurisprudenza, la quale ha da ultimo affermato che "la diseguaglianza di fatto e quindi l'indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell'imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita dall'autorizzazione della direzione territoriale del lavoro" (cfr. Cass. pen. n. 22148/2017), in continuità con un orientamento interpretativo consolidato in materia (cfr. Cass. pen. n. 51897/2016; Cass. civ. n. 1490/1986)». «Alla luce di quanto evidenziato - conclude la nota del Welfare - con riferimento ai procedimenti attivabili mediante la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni non è, quindi, configurabile l'istituto del silenzio-assenso, occorrendo l'emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza».

IL PROVVEDIMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO

La risposta n.3/2019 del ministero del Lavoro all'interpello dei Consulenti del lavoro

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