Fisco e contabilità

Appalti, in caso di subentro i contratti di solidarietà possono ripartire da zero

di Massimo Frontera

«Si può quindi concludere, in relazione al quesito in esame, che in caso di cambio appalto il periodo massimo a disposizione previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 cominci a decorrere ex novo per l'azienda subentrante». Con questa frase conclusiva, il ministero del Lavoro - nella risposta n.1/2019 all'istanza di interpello - conferma che, in caso di subentro, i contratti di solidarietà dei relativi lavoratori non scontano il periodo fino ad allora maturato ma possono ripartire da zero.

La richiesta in tal senso era stata fatta da varie associazioni (Agens, Anc, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Slm Fast Confsal e Ugl Taf) relativamente alla durata del trattamento di integrazione salariale per la causale di contratto di solidarietà ex articolo 21, comma 1, lettera c), del Dlgs 14 settembre 2015, n.148. In particolare, si chiedeva «se, in occasione di cambio di azienda per nuovo affidamento del servizio, l'impresa subentrante possa accedere all'ammortizzatore sociale in esame per il personale transitato dall'azienda cedente, già in regime di contratto di solidarietà, facendo ripartire un nuovo conteggio del periodo massimo nel quinquennio per l'impresa subentrante, del tutto distinto da quello fin ad allora utilizzato dall'azienda uscente». «Il quesito in esame - si legge sempre nell'interpello - attiene pertanto alla possibilità che il limite massimo di 36 mesi nel quinquennio mobile, riferito all'unità produttiva ceduta, possa essere conteggiato ex novo con riferimento all'azienda subentrante, senza computare i periodi di trattamento già usufruiti dall'azienda uscente».

«Tenuto anche conto che la finalità delle disposizioni in esame è quella di assicurare misure di sostegno in caso di eccedenze di personale - si legge in un passaggio della risposta del ministero - si evince come il legislatore abbia inteso affermare il principio secondo cui il conteggio relativo ai limiti di durata massima dei trattamenti straordinari di integrazione salariale debba essere riferito al nuovo soggetto richiedente».

LA RISPOSTA DEL MINISTERO ALL'INTERPELLO N.1/2019

La risposta del ministero del Lavoro all'istanza di interpello n.1/2019

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