Fisco e contabilità

Bonus edilizi per le imprese, il criterio di «cassa» obbliga a rettifiche

di Giorgio Gavelli

Situazione difficile, quella di chi apprende di aver sbagliato ma non sa come fare a sistemare l’errore. In questa posizione si trovano tutte le imprese in contabilità semplificata che negli ultimi due anni abbiano realizzato interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica o miglioramento sismico ragionando con il criterio di competenza. La risposta dell’agenzia delle Entrate ad interpello 46 del 22 ottobre scorso sposa il criterio di cassa, mettendo in fuorigioco i pagamenti effettuati senza, tuttavia, indicare come porre rimedio all’errore.

Il problema nasce dal fatto che dal 2017 le imprese in contabilità semplificata applicano il nuovo regime «improntato al criterio di cassa», al posto di quello precedente basato sulla competenza. Per le spese che danno diritto ai vari bonus detraibili, le imprese hanno sempre seguito procedure differenti dai privati, applicando il principio di competenza e prescindendo dal pagamento tramite quel bonifico speciale, che consente all’istituto bancario e alle poste di operare la ritenuta dell’8% (si veda, ad esempio, circolare 7/E/2018).

Ci si chiedeva, pertanto, se queste particolarità restassero valide anche per le imprese in contabilità semplificata «per cassa», a partire dal 1° gennaio 2017, ed in particolare per coloro tra esse (la stragrande maggioranza) che avessero optato per il metodo contabile che riconnette incassi e pagamenti alle registrazioni operate ai fini Iva (articolo 18, comma 5, Dpr 600/73). La risposta delle Entrate è negativa su tutti i fronti: le imprese minori devono (dal 2017) sempre certificare la spesa che dà diritto al bonus con il «bonifico speciale», esattamente come i privati, e la detrazione avviene seguendo il principio di cassa.

Se così è, come fare a rimediare per chi, in passato, si è comportato diversamente? Per il 2018, poiché la dichiarazione deve ancora essere presentata, il problema principale è il bonifico che, nel caso sia stato effettuato, non è stato segnalato in modo specifico alla banca o alla posta. In tal caso, si può pensare a effettuare nuovamente il pagamento secondo le modalità richieste, ovviamente previo accordo con il fornitore/prestatore circa la restituzione di quanto già incassato. In alternativa, è possibile fare ricorso a quanto previsto con circolare 43/E/2016, la quale consente di supplire al bonifico attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del soggetto percipiente «che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito».

Con riferimento al 2017, il problema si complica, essendo già stata presentata la dichiarazione. Oltre a “sistemare” il bonifico, pertanto, occorre anche presentare una dichiarazione integrativa, generalmente a sfavore, in quanto l’applicazione del criterio di competenza (in luogo di quello di cassa con bonifico parlante, ritenuto corretto dall’Agenzia) dovrebbe aver portato a far valere una detrazione maggiore di quella spettante.

A ben vedere, tuttavia, per chi ha iniziato i lavori agevolati prima del 2017, le spese riguardanti questi lavori hanno iniziato a transitare in contabilità in regime di competenza e ad esse dovrebbe applicarsi quanto descritto dalla circolare 11/E/2017 (par. 4.1). In tale sede è stato, infatti, chiarito che i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

Si potrebbero, quindi, considerare queste spese come validamente rilevate ai fini della detrazione secondo il criterio di competenza e non considerarle al momento del pagamento nel 2017 (o nel 2018), risolvendo così anche il problema del bonifico. Sul punto, sarebbe auspicabile un intervento delle Entrate perché, a rigore, il principio dell’applicazione delle regole del regime di provenienza in luogo di quelle del regime di destinazione è indicato dalla circolare n. 11/E/2017 ai fini della imponibilità/deducibilità e non viene citata la detraibilità. Tuttavia, tale soluzione sembra quella più lineare alla luce della situazione venutasi a creare.

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