Fisco e contabilità

Cronotachigrafo irregolare? Ecco cosa rischia l’impresa (e il conducente)

di M.Fr.

Il cronotachigrafo digitale va installato esclusivamente in centri tecnici autorizzati e va tarato con cadenza biennale. È una delle regole che riguarda il corretto utilizzo della “scatola nera” in dotazione a tutti i veicoli superiori ai 35 quintali (incluso l’eventuale rimorchio o semirimorchio) utilizzato sia in proprio che in conto terzi per la movimentazione di merci. Le indicazioni sul corretto utilizzo del cronotachigrafo sono state redatte dall’Ance in una apposita guida pratica (Autotrasporto tachigrafo: il punto sugli adempimenti”) a beneficio delle imprese associate.

Le esclusioni
Sono numerosi i casi in cui il proprietario/conducente è esonerato dal rispetto delle regole sul corretto utilizzo dello strumento di controllo. Più precisamente, la guida Ance precisa che sono esonerati i condicenti di: veicoli adibiti al trasporto di persone con numero di posti uguale o inferiore a 9 compreso il conducente; veicoli per trasporto merci di massa complessiva non superiore a 3,5 t. compreso l'eventuale rimorchio o semirimorchio; carri attrezzi, cioè veicoli ad uso speciale attrezzati permanentemente per un'attività e non atti al carico, limitatamente ad un ambito operativo inferiore a 100 km dalla propria sede o base operativa; veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 t. adibiti al trasporto non commerciale di merci; veicoli la cui velocità massima autorizzata nella carta di circolazione non superi i 40 km/h ; veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 t, utilizzati per trasporti in conto proprio di materiali o attrezzature utilizzate dal conducente del veicolo per lo svolgimento della propria attività a condizione che 1) il trasporto sia effettuato nel raggio 100 km dalla sede operativa dell'impresa, 2) il conducente non sia stato assunto come autista o svolga le mansioni principali di autista.
C’è poi il caso dei veicoli utilizzati da un'impresa per il trasporto di materiali o attrezzature proprie (e che, quindi, sono parte strumentale di un processo di prestazione di beni o servizi a livello imprenditoriale) che servono al conducente del veicolo per svolgere la propria attività. La guida Ance riferisce che una circolare congiunta dei ministeri Interno e Infrastrutture, del 27 febbraio 2015, ha specificato che sono esentati dall'obbligo di utilizzare il tachigrafo i trasporti che soddisfano tutte le seguenti condizioni: sono effettuati con veicoli o combinazioni di veicoli di massa complessiva compresa tra le 3,5 tonnellate e le 7,5 tonnellate; sono effettuati da conducenti che non svolgono funzioni di autista come attività principale; sono impiegati per portare materiali (anche da costruzione), attrezzature o macchinari comunque necessari per l'esecuzione dei lavori che rientrano nell'attività principale del conducente; il materiale trasportato deve cioè servire all'utilizzo diretto da parte del conducente per le mansioni che, di norma, svolge nell'ambito dell'attività lavorativa; il tragitto deve svolgersi esclusivamente nel raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa.

Gli obblighi del conducente
I conducenti, rammenta la guida Ance, sono corresponsabili con il datore di lavoro rispetto al buon funzionamento dell'apparecchio e al buon uso delle carte loro affidate. I conducenti sono tenuti ai seguenti adempimenti: conservare accuratamente la scheda; non usare mai schede difettose o invalide; inserire la scheda all'inizio di ogni viaggio con il veicolo ancora fermo ed estrarla soltanto alla fine dell'orario di lavoro giornaliero, a meno che non sussistano particolari esigenze; in caso di difetti, perdita, furto della scheda richiedere entro 7 giorni una nuova scheda; in caso di furto presentare denuncia alle autorità di pubblica sicurezza. Per quanto riguarda l'obbligo di conservare i fogli di registrazione nel tempo il conducente deve avere con sé i fogli: della giornata in corso e degli ultimi 28 giorni. L'obbligo di conservazione è personale, si riferisce cioè al conducente e non al veicolo condotto. «Perciò - sottolinea l’Ance - il conducente che ha guidato, durante i 28 giorni, più veicoli, deve portare con sé i fogli di tutti i viaggi precedenti per esibirli, se richiesti, agli agenti di controllo». In caso di guida promiscua di veicoli con tachigrafo analogico e tachigrafo digitale, il conducente deve avere con sé anche la carta tachigrafica e gli scontrini prodotti dal tachigrafo digitale qualora siano state effettuate annotazioni manuali non registrate sulla carta stessa.

Gli obblighi dell’impresa
Anche l’impresa, in qualità di proprietaria o utilizzatrice del mezzo, ha degli adempimenti specifici a suo carico. Più precisamente deve: entro 15 giorni dall'immatricolazione del veicolo dotato della nuova strumentazione calibrare l'apparecchiatura presso un'officina autorizzata; richiedere la carta tachigrafica dell'azienda; per i veicoli dotati di tachigrafo analogico fornire al conducente un adeguato numero di fogli di registrazione bianchi; per i veicoli con tachigrafo digitale fornire al conducente almeno un paio di rotoli di carta bianca per la stampante dell'apparecchio; effettuare lo scarico dati dalla memoria del tachigrafo digitale su altro supporto informatico al massimo ogni 90 giorni; conservare poi presso la sede dell'impresa sia i fogli di registrazione del tachigrafo analogico sia i dati trasferiti dal tachigrafo digitale per almeno 1 anno. Inoltre, ogni 90 giorni, in occasione dello scarico dei dati dal tachigrafo, deve effettuare una verifica approfondita dell'attività del conducente durante quell'arco temporale e redigere poi un resoconto scritto controfirmato dal conducente che sarà conservato presso la sede dell'impresa per almeno un anno dalla data della redazione. Il resoconto è in forma libera e potrà anche sinteticamente dar conto della regolarità delle risultanze tachigrafiche.
L’impresa deve istruire e formare i conducenti sul corretto utilizzo del tachigrafo nonché fornire agli stessi apposite istruzioni operative. «Il mancato assolvimento di tali oneri da parte delle imprese - precisa la guida - comporta l'applicazione di sanzioni in capo alle stesse le quali, non saranno punite per una responsabilità oggettiva derivante dal fatto dei propri conducenti, ma per una responsabilità propria derivante dal mancato assolvimento degli oneri di formazione, informazione e controllo». L’impresa deve anche assicurarsi che il tachigrafo digitale e le carte tachigrafiche funzionino regolarmente e vengano utilizzate correttamente e, infine, deve predisporre la revisione del tachigrafo digitale entro due anni dall'installazione.

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