Fisco e contabilità

Crisi d’impresa, alert anticipati e procedure più rapide per favorire la continuità

di Giovanni Negri

Sconto penale “pesante” per l’imprenditore che si attiva per segnalare la crisi d’impresa con l’obiettivo di risolverla prima di incappare nell’insolvenza. Lo prevede il decreto legislativo approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri, che ora approda in Parlamento. Ma se la versione dell’incentivo penale messo in campo è più rilevante di quanto avrebbe autorizzato una lettura restrittiva della delega, è altrettanto vero che se invece l’imprenditore non si muove, allora può intervenire il pubblico ministero per l’apertura della procedura di liquidazione.

Il decreto definisce il presupposto della tempestività dell’iniziativa individuando, al contrario, i casi in cui l’iniziativa va considerata tardiva. In questa prospettiva sono stati selezionati come indicatori di crisi più significativi i ritardi nei pagamenti di salari e stipendi e dei debiti verso fornitori oltre al superamento degli indici di bilancio elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Per le due tipologie di crediti sono stabiliti diversi parametri quantitativi e temporali per determinare la decorrenza del termine di sei mesi oltre il quale l’iniziativa dell’imprenditore non è più tempestiva:

per salari e stipendi, un ammontare di debiti scaduti superiore alla metà del complessivo monte salari mensile e il protrarsi dell’inadempimento per 60 giorni;

per i debiti verso fornitori un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti e il protrarsi dell’inadempimento per 120 giorni.

Con riferimento al superamento degli indici di bilancio, il termine dei 6 mesi decorre dall’ultimo bilancio approvato o comunque per oltre 3 mesi.Il decreto, quanto al perimetro dello sconto penale, dà, rispetto alla delega, l’interpretazione più estensiva, comprendendo non solo la bancarotta semplice (che peraltro già permette l’applicazione della tenuità del fatto) ma anche le ipotesi di bancarotta fraudolenta.

Il ministero della Giustizia ha ritenuto di operare nel senso più ampio prevedendo norme premiali con riferimento alle condotte anche più gravi quando l’imprenditore ha azionato quei meccanismi di allerta di nuova introduzione che puntano proprio a controllare e mitigare il fenomeno dell’insolvenza.

E allora l’ombrello penale si apre per l’imprenditore che ha presentato tempestiva istanza all’organismo di composizione assistita della crisi, attuandone le prescrizioni, oppure ha presentato domanda di accesso a procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione a condizione, in questi casi, che la domanda non sia stata in seguito dichiarata inammissibile.

Per tutti i reati di bancarotta è prevista, quando si riscontrano le condizioni di tempestività dell’istanza e se risulta che il danno è di speciale tenuità, una causa di non punibilità. In questo modo viene significativamente ridotta, spiega il ministero della Giustizia, l’area del rischio penale perché è assai frequente che condotte di non corretta destinazione di beni dell’impresa, ma con effetti modesti di impoverimento del patrimonio e con incidenza minima se non quasi nulla sul soddisfacimento dei creditori, concretizzate anche in epoca assai risalente, assumano dopo l’apertura della procedura concorsuale rilevanza come reati di bancarotta fraudolenta.

IL COMUNICATO DEL GOVERNO
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Il Codice ha l'obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.
Tra le principali novità:
- si sostituisce il termine fallimento con l'espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
- si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
- si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
- si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
- si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell'ambito di procedure concorsuali, con l'indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all'iscrizione;
- si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell'occupazione e del reddito di lavoratori.

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