Fisco e contabilità

Iva, obbligo di fatturazione per opere pubbliche non primarie solo a fine lavori

di Giampaolo Piagnerelli

In caso di convenzione di lottizzazione, nella quale la realizzazione di un'opera pubblica a scomputo degli oneri di urbanizzazione è assoggettata a Iva, qualora l'opera non rientri tra quelle destinate a esigenze di urbanizzazione primaria e secondaria, l'obbligo di fatturazione non insorge alla data di sottoscrizione della convenzione urbanistica, ma al compimento delle opere concordate con l'ente territoriale, e al loro collaudo”. Questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 16533/2018.

La vicenda
Alla base della sentenza una vicenda in cui una società aveva acquistato due aree edificabili finalizzate alla realizzazione di interventi edilizi e aveva sottoscritto con l'ente territoriale una convenzione urbanistica, con la quale si obbligava a realizzare opere pubbliche (rotonde stradali e risistemazione funzionale della sede municipale, escluse da opere di urbanizzazione primaria) in luogo del pagamento degli oneri urbanistici per un importo prossimo ai 970mila euro. Il contenzioso era nato per un avviso di accertamento emesso dalle Entrate per l'anno d'imposta 2007 con il quale era contestato un minor credito Iva e, pertanto, una maggiore imposta pari a circa 194 mila euro, derivante dalla omessa fatturazione di operazioni imponibili del complessivo importo di 970mila euro. La convenzione era stata stipulata e sottoscritta il 28 marzo 2007 e a quella data l'amministrazione finanziaria riteneva insorto l'obbligo di fatturazione ex articoli 6, comma 3, e 11, comma 1, del Dpr 633/1972. I Supremi giudici si sono trovati alle prese con ricorso delle Entrate secondo cui la società si era impegnata - e sul punto la precedente sentenza era inequivoca nel ritenere che l'obbligo fosse insorto alla data della stipula dell'accordo raggiunto tra le parti - riconducendo anche a quel momento la definizione dei rapporti dare-avere, inteso evidentemente come esecuzione delle prestazioni e ritenendo pertanto verificatosi quanto prescritto dall'articolo 6, comma 3, del Dpr 633/1972, ossia che le prestazioni di servizi si considerassero effettuate all'atto di pagamento del corrispettivo.

Il ricorso incidentale del contribuente
Con ricorso incidentale il contribuente ha eccepito, invece, come la convenzione urbanistica potesse rientrare in una fattispecie compensativa con estinzione dei reciproci crediti al momento della sottoscrizione dell'accordo e ne proroga l'inquadramento nella figura della datio in solutum, che prevede l'estinzione dell'obbligazione a esecuzione della prestazione, ossia, per quello che interessa nella fattispecie, a esecuzione delle opere concordate con l'ente territoriale e a collaudo delle medesime.

La sentenza della Cassazione

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