Fisco e contabilità

Rimborsi Iva, scatta la possibilità di recuperare parte dei costi per la garanzia fideiussoria

di Giuseppe Latour

Scatta la possibilità per i contribuenti che richiedono i rimborsi Iva in via prioritaria di recuperare parte dei costi sostenuti per ottenere la garanzia fideiussoria. L'importante novità, fondamentale per il settore delle costruzioni, diventa esecutiva con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n. 277 del 27 novembre) della legge europea 2017, la n. 167 del 2017. In questo modo, tra le altre cose, si chiude una delle procedure di infrazione aperte a carico del nostro paese, la procedura 2013/4080 con la quale Bruxelles ci aveva contestato proprio gli eccessivi costi finanziari sostenuti dai soggetti passivi per il rilascio della garanzia fideiussoria necessaria per avere il rimborso del credito Iva in via prioritaria. Un modo per colpire in maniera ingiustificata le imprese italiane.

La questione parte dall'articolo 38 bis del Dpr 633/1972, che prevede la possibilità di ottenere dei rimborsi Iva in via prioritaria. Sul punto qualche modifica importante è arrivata con il decreto legge n. 193 del 2016, che ha incrementato da 15mila a 30mila euro il valore dei rimborsi Iva per i quali non viene richiesto di portare a protezione delle operazioni nessuna garanzia fideiussoria. Questa forma di garanzia, allora, deve essere prestata solo per i rimborsi di crediti Iva con importo superiore a 30mila euro. Per i contribuenti virtuosi l'adempimento è facoltativo, mentre c'è un vero e proprio obbligo a carico dei contribuenti non virtuosi.

Su questo meccanismo, però, è intervenuto con un ritocco l'articolo 7 della legge europea 2017 che ha previsto una forma di rimborso forfettario. Viene, cioè, assicurata una somma pari allo 0,15% dell'importo garantito (per ciascun anno di durata della garanzia), a favore dei contribuenti che sono obbligati al rilascio della fideiussione per ottenere il rimborso prioritario. La misura non scatta da subito ma potrà essere sfruttata con la dichiarazione annuale dell'Iva del 2018, relativa – va ricordato – all'anno 2017. Concretamente, questo documento dovrà essere presentato tra febbraio e aprile del 2018. Sul fronte delle istanze di rimborso infrannuale, invece, il meccanismo potrà essere usato dal primo trimestre del 2018.

Guardando al settore delle costruzioni, si tratta di una possibilità che interessa da vicino le imprese edili. Soprattutto quelle che lavorano con la Pa. È tipico, infatti, in questo comparto l'eccesso di crediti Iva da portare poi a rimborso, a causa di tutti i meccanismi di inversione contabile utilizzati comunemente, come il reverse charge o lo split payment. Il cambiamento dovrebbe, allora, consentire di recuperare liquidità preziosa ai costruttori. Non è, comunque, la sola novità attivata dalla legge europea 2017. Con un'altra modifica, infatti, la norma definisce le modalità ed i termini per richiedere la restituzione dell'Iva versata e non dovuta. Con una sola grande eccezione. È impossibile chiedere la restituzione di qualsiasi somma nel caso in cui il pagamento sia avvenuto nel quadro di una frode fiscale.

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