Fisco e contabilità

Lo split payment allarga il raggio d'azione ma restano escluse le permute

di Massimo Frontera

Dal prossimo anno lo split payment allarga il raggio d'azione. Come spiega l'Agenzia delle Entrate (nella circolare n.27/E del 7 novembre) da primo gennaio 2018 la "scissione dei pagamenti" si applicherà a ulteriori soggetti pubblici: enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento.

Entro il 29 novembre prossimo (cioè entro il termine di 45 giorni fissato dal Dl 148/2017) il ministero dell'Economia dovrà stabilire - con proprio decreto - le modalità attuative delle novità. Alcune di queste novità sono anche segnalate dall'Ance alla propria rete associativa, in un documento pubblicato ieri. L'Ance in particolare segnala, nel testo delle Entrate, i seguenti elementi di novità: circa la corretta individuazione delle pubbliche amministrazioni coinvolte. occorre far riferimento alle amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria (art. 1, co. 209- 214, legge 244/2007). L'elenco si trova al seguente indirizzo: www.indicepa.gov.it. Nell'elenco non vanno però considerati i soggetti classificati nella categoria "Gestori di pubblici servizi" perché, segnala l'ANce, «pur essendo inclusi nell'anzidetto elenco, non sono destinatari dell'obbligo di fatturazione elettronica». Lo split payment, aggiunge l'associazione di costruttori «non si applica, inoltre, agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico». Per quanto riguarda invece la corretta individuazione delle società controllate e di quelle quotate in borsa valgono gli elenchi pubblicati sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef.

L'Ance segnala inoltre che tra le operazioni escluse dall'applicazione dello split payment sono escluse le "operazioni permutative" (articolo n.11 del DPR 633/1972). In questi casi, «nonostante le singole prestazioni di servizi o cessioni di beni debbano essere valorizzate separatamente ai fini della disciplina Iva, l'Agenzia giustifica il proprio orientamento, affermando che "l'applicazione della scissione dei pagamenti comporterebbe obbligatoriamente un'attribuzione di denaro, sia pure a titolo di Iva, attribuzione non connaturale al negozio permutativo, salvo le ipotesi di conguaglio, che in base alle disposizioni di diritto comune, ha per ordinario oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all'altro"».

«Tale precisazione - sottolinea l'associazione dei costruttori - assume particolare rilevanza per le imprese del settore che frequentemente pongono in essere operazioni di natura permutativa (ad esempio nei rapporti con gli Enti locali, nell'ambito dell'esercizio della loro attività istituzionale). Con tale esclusione, infatti, viene quindi superato l'ostacolo principale al ricorso a tale tipo di operazioni, che obbligava l'Ente locale acquirente/committente al versamento dell'Iva esposta in fattura direttamente all'erario, pur assolvendo al proprio obbligo di pagamento mediante corrispondente cessione di immobili».

La circolare dell'Agenzia delle Entrate sulla scissione dei pagamenti

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