Fisco e contabilità

Sorveglianza sanitaria, l'imprenditore che non controlla rischia fino all'arresto

di Massimo Frontera

Con le "Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori" l'ispettorato nazionale del lavoro ha illustrato le tre ipotesi cui ricondurre i comportamenti omissivi da parte del datore di lavoro (o del dirigente) circa l'obbligo di sorveglianza. L'aspetto da non sottovalutare è che per ognuno dei tre principali comportamenti omissivi, sono previste specifiche sanzioni, penali e amministrative. Sanzioni che, in un caso in particolare, possono arrivare anche all'arresto.

La valutazione dello stato di salute del lavoratore

La circolare Inl ricorda che secondo l'articolo 18 comma 1 lett. c) del decreto legislativo 81/2008 nell'affidare i compiti ai lavoratori, occorre tenere conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. L'ispettorato sottolinea che la valutazione va fatta tenendo conto del compito specifico da affidare e dalla capacità del lavoratore di svolgerlo. L'omossione di questa valutazione è sanzionata in modo particolarmente severo, con l'arresto da due a quattro mesi oppure una ammenda che può andare da 1.315,20 euro a 5.699,20 euro (articolo 55, comma 5, lettera c))

Le visite mediche periodiche
Il datore di lavoro che omette di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e omette anche di chiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico (articolo 18 comma 1 lett. g)) va incontro a una ammenda che varia da 2.192 euro a 4.384 euro. Ma se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori, gli importi sono raddoppiati; se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, gli importi sono triplicati. (articolo 55 comma 5 lett. e) e comma 6-bis)


Mansioni precluse a lavoratori inadatti a svolgerle
La terza attività di vigilanza a carico del datore di lavoro in materia di salute riguarda la sorveglianza finalizzata a impedire che gli addetti non vengano adibiti a mansioni lavorative specifiche senza che siano dichiarati idonei svolgerle (articolo 18 comma 1 lett. bb)). La violazione scatta - spiega l'Ispettorato - nel caso in cui nei confronti del lavoratore non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità (pur essendo stato sottoposto a visita medica, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche) e tuttavia lo stesso sia adibito alla specifica mansione. La sanzione amministrativa in questo caso varia tra 1.096 euro e 4.932 euro (articolo 55 comma 5 lett. g)).

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