Cassa integrazione straordinaria, dal 24 settembre tetto dell'80%, ecco come
Entra in vigore il 24 settembre il tetto dell'80% delle ore lavorabili come limite massimo all'utilizzo della Cigs (cassa integrazione straordinaria). Si tratta di un tetto introdotto dal dlgs 148/2015, ma solo 24 mesi dopo l'entrata in vigore della norma stessa, e cioè appunto il 24 settembre prossimo.
A ricordardarlo alle imprese di costruzione è l'Ance con una nota. Il tema riguarda infatti le imprese in "riorganizzazione aziendale o crisi aziendale", con Cigs autorizzabile da parte del Ministero del Lavoro per queste motivazioni.
L'oggetto della circolare è come calcolare le "ore lavorabili", concetto introdotto dal Dlgs 148/2015 (insieme al tetto dell'80%), ma che - come spiega la stessa circolare - "variabile"
, nel senso che «il numero di ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato è un dato che può essere oggetto di modifica durante il periodo temporale preso in considerazione».
Il Ministero del lavoro stabilisce allora un "parametro fisso", e cioè «il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente» rispetto al momento della richiesta della Cig, e indicata nella stessa. I lavoratori vanno «distinti per orario contrattuale».
«La ratio della disposizione - spiega la circolare - che consente di fissareil dato del limite delle ore autorizzabili, al di là di possibili modifiche dell'organico aziendale nel corso del programma, è quella di consentire, stabilito il plafond, una programmazione delle sospensioni che non risenta delle variazioni dell'organico che possono verificarsi nel corso del programma di crisi o riorganizzazione aziendale».
La circolare del ministero del Lavoro
Il ruolo dei revisori in sede di resa dei conti
di Paolo Cerverizzo (*) - Rubrica a cura di Ancrel