Fisco e contabilità

Guida alla manovra: Durc a prova di rata sulla rottamazione delle cartelle

di Barbara Massara

La richiesta di aderire alla cosiddetta procedura di rottamazione delle cartelle contenenti debiti previdenziali , consente l’emissione di un Durc regolare.

Affinchè quel Durc non sia successivamente oggetto di annullamento, il contribuente dovrà essere regolare nel versamento del proprio debito, ovvero delle singole rate in cui avesse deciso di ripartirlo.

È quanto dispone l’articolo 54 del decreto legge 50/2017, in vigore dal 24 aprile scorso, che non ha subito alcuna modifica in sede di conversione in legge, conservando quindi la struttura originaria.

La norma si propone di tutelare i contribuenti che abbiano deciso di aderire alla procedura di definizione agevolata ex articolo 6 del Dl 193/2016, riconoscendo la regolarità contributiva anche in presenza della mera manifestazione di volontà di adesione, fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti di regolarità previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, che disciplina il nuovo Durc.

Con la procedura di definizione agevolata il contribuente può sanare senza pagamento di sanzioni, tra l’altro, tutti i debiti previdenziali i cui carichi sono stati affidati all’agente della riscossione del periodo compreso tra il 2000 e il 2016, previa presentazione dell’istanza (il cui termine è scaduto il 21 aprile scorso) a cui è seguita la comunicazione dell’agente (effettuata entro il 15 giugno scorso) dell’importo complessivo da pagare, nonché delle singole rate e del relativo mese di scadenza di ciascuna.

La procedura di definizione agevolata, come confermato dall’Inps nella circolare 80/2017, si intende però perfezionata solo a seguito del tempestivo pagamento delle somme dovute in un’unica soluzione, ovvero del pagamento della prima rata del medesimo debito oggetto di rateizzazione.

Ecco perché il comma 2 dell’articolo 54 del Dl 50/2017 espressamente prevede che in caso di mancato, tardivo o insufficiente pagamento del debito e di una singola rata, i Durc rilasciati dal 24 aprile scorso, ai sensi del comma 1 della medesima norma (cioè a seguito della mera richiesta di adesione alla procedura agevolata), sono annullati.

Per consentire agli enti previdenziali interessati di procedere all’annullamento, nonché a pubblicare l’elenco dei Durc annullati in apposita sezione del servizio “Durc on line”, l’agente della riscossione è tenuto a informare gli enti sulla regolarità dei pagamenti delle rate accordate in sede di definizione agevolata.

In questo modo i Durc annullati potranno essere utilizzati dagli originari richiedenti o da chiunque, avendone interesse ed essendosi registrato sul sito nel servizio Durc online, abbia consultato il servizio.

Ricordiamo che l’Inps, così come l’Inail, ha fornito prime le istruzioni operative al riguardo nelle rispettive circolari 80/2017 e 18/2017, e che stanno comunque aggiornando le loro procedure informatiche, anche in vista del pagamento della prima rata (o dell’unico pagamento per chi non avesse rateizzato) da effettuare entro la fine del mese di luglio 2017.

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