Fisco e contabilità

Professionisti/2. Con le nuove regole vietate le modifiche unilaterali dei contratti

di Angelo Busani e Emanuele Lucchini Guastalla

Divieto di modifica unilaterale delle clausole contrattuali, divieto di recesso senza preavviso, divieto di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni, obbligo di forma scritta se il professionista la richiede: sono queste alcune delle misure di protezione dei professionisti contenute nel Ddl sul lavoro autonomo non imprenditoriale appena approvato, il quale introduce, per la prima volta nel nostro ordinamento, una significativa normativa di salvaguardia inerente i contratti aventi a oggetto incarichi professionali conferiti a lavoratori autonomi.

Si tratta di una disciplina assai rilevante perché, se finora il Codice del consumo (Dlgs 206/2005), disciplinando i rapporti tra “consumatore” e “professionista” (definendo quest’ultimo come «la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale») metteva il professionista “dalla parte del cattivo”, conferendo al consumatore un consistente apparato normativo di protezione, la nuova legge osserva invece la condizione di debolezza in cui il lavoratore autonomo (sia esso, o meno, iscritto a ordini, albi o elenchi) può venirsi a trovare nei confronti con il suo committente, a prescindere dal fatto che questo sia, o meno, a sua volta, un soggetto professionale. Si pensi al committente che attribuisca a un professionista un consistente numero di incarichi professionali e la “pressione” che da questa situazione può derivare al professionista in termini di “concessioni” al committente.

Assai significativo anche che la nuova legge dichiari applicabile, in quanto compatibile, la disciplina di contrasto all’abuso di dipendenza economica contenuto nella legge 192/1998 sulla subfornitura, e cioè la normativa che riconosce lo stato di debolezza contrattuale in cui può venirsi a trovare un’impresa verso un suo cliente o un suo fornitore (nell’ambito di tale normativa è previsto addirittura che l’Autorità garante della Concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, a seguito dell’attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell’istruttoria, procedere alle diffide e alle sanzioni).

Ebbene, la nuova legge sulla protezione del lavoro autonomo impone che, nei rapporti tra committente e professionista d’ora in poi debbono essere rispettate alcune basilari regole (la cui mancata osservanza viene qualificata dalla legge come comportamento «abusivo» e, quindi, con la conseguenza del risarcimento del danno a favore del professionista, qualora costui dimostri di averlo subìto, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati):

a) il contratto di mandato professionale deve essere stipulato in forma scritta, se il professionista lo richiede;

b) il contratto non può contenere clausole che attribuiscano al committente la facoltà di dettare modifiche unilaterali al contenuto del contratto (è questa dunque una prescrizione assonante con quella di cui all’articolo 118 del Testo unico bancario che restringe o vieta, a seconda dei casi, il potere delle banche di modificare unilateralmente i contratti con la clientela);

c) il contratto non può contenere clausole che attribuiscano al committente, nel caso di contratto avente a oggetto una prestazione continuativa, la facoltà di recedere dal contratto senza un congruo preavviso;

d) il contratto non può contenere clausole che permettano al committente di pagare in un termine superiore a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

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