Fisco e contabilità

Terremoto, niente sospensione per le ritenute da parte dei sostituti d'imposta

di M.Fr.

Tra le varie disposizioni di carattere fiscale volte alla sospensione di versamenti, tributi e cartelle di pagamento disposte dal decreto terremoto n.8/2017, non si interviene sulle ritenute a carico dei soggetti sostituti d'imposta relativamente alle ritenute di legge. Tuttavia, il decreto prevede che tutto il pregresso possa essere regolarizzato entro il 31 maggio 2017 da parte dei medesimi soggetti ritenuti d'imposta, attraverso il versamento delle somme dovute, senza applicazioni di sanzioni e interessi.
Cosa diversa è invece la richiesta - che il dipendente fa al datore di lavoro sostituto d'imposta - di sospendere le ritenute. Tale possibilità di ricevere la cosiddetta "busta paga pesante" - che in realtà non è una novità (anche se norma era stata mal scritta nel precedente decreto legge) - riguarda il periodo compreso tra il primo gennaio 2017 e arriva fino al 30 novembre 2017.

Tra le altre misure di carattere fiscale introdotte dall'ultimo decreto terremoto, l'Ance ricorda la proroga dei termini di sospensione dei versamenti e adempimenti tributari, prevedendo - sia per le persone fisiche residenti nei Comuni terremotati, che per le persone giuridiche aventi sede legale o operativa nei medesimi Comuni - la sospensione dei termini in scadenza nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 30 novembre 2017 relativi a versamenti e adempimenti tributari, anche se derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione o da avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

La ripresa della riscossione dei versamenti tributari sospesi avverrà entro il 16 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, mentre i versamenti dei tributi sospesi devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2017.
Confermata e prorogata anche la sospensione - sempre dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 novembre 2017 - dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione di somme risultanti da avvisi d'accertamento esecutivi, nonché delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, compresi quelli delle Regioni e degli Enti locali.

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