Fisco e contabilità

Sviluppo economico: Stp unica società ammessa tra i professionisti (eccetto le engineering)

di Giuseppe Latour

L'esercizio delle professioni ordinistiche in forma societaria deve per forza passare dalle Stp, regolarmente iscritte al relativo albo. Non è possibile usare altre soluzioni e formati differenti, a meno che l'attività professionale non sia inserita in un sistema organizzativo più complesso, come nel caso delle società di ingegneria. È questo, in sintesi estrema, il senso della nota n. 415099 del ministero dello Sviluppo economico che, rispondendo a una richiesta della Camera di commercio di Trento, fa il punto sulle regole in materia di attività professionali esercitate in forma di impresa.

La questione specifica riguarda la possibilità per una società di professionisti medici di esercitare la propria attività tramite una srl, ma è applicabile a tutti i casi di società professionali. Il Mise premette che, per anni, nel nostro sistema lo svolgimento delle professioni ordinistiche in forma di società commerciali è stato vietato. Questo non escludeva la possibilità di costituire una società che offra un prodotto «diverso e più complesso» rispetto all'opera dei singoli professionisti, includendo anche la loro attività. Il caso tipico è quello delle società di ingegneria che, per l'appunto, offrono una prestazione più complessa di quella di un semplice gruppo di ingegneri.

Stesso discorso vale per le società che svolgono solo la gestione di mezzi strumentali all'esercizio delle professione.

Questo sistema è stato ritoccato dal primo decreto Bersani (dl n. 266/1997) che, però, non ha riformato la materia in materia organica. Sono seguiti diversi altri interventi, che hanno visto il loro culmine nella legge n. 183 del 2011 di riforma delle professioni. L'articolo 10 di quel testo ha previsto la possibilità di costituire le Stp, poi successivamente regolate nei dettagli dal Dm del ministero della Giustizia n. 34 dell'8 febbraio del 2013. È stata così prevista la società tra professionisti in modo espresso, «mantenendo nel contempo la possibilità di esercitare tali attività secondo i modelli associativi già esistenti», ad esempio lo studio associato.

Quindi, dopo la nascita di questo strumento, per il Mise «la società tra professionisti costituisce, allo stato attuale, l'unico contesto nel cui ambito è possibile l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati» dal Codice civile. A condizione, però, che lo svolgimento dell'attività professionale sia l'oggetto esclusivo della società. I paletti che tutelano le professioni di questo tipo, infatti, verrebbero meno se «si ammettesse la possibilità di svolgere le medesime attività protette nella forma di generiche società commerciali».

Fanno eccezione a questa regola generale, come detto, solo due casi: le società di mezzi, che cioè svolgono un'attività strumentale a quella professionale, e le società «in cui l'aspetto organizzativo e capitalistico risulti del tutto prevalente rispetto allo svolgimento (pur presente) di attività professionali protette», come nel caso delle società di ingegneria. Queste ultime, quindi, per il ministero dello Sviluppo economico costituiscono un'ipotesi ben differenziata rispetto alle società tra professionisti.

La nota del ministero dello Sviluppo economico

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