Fisco e contabilità

Rinnovabili, colpo di spugna sugli obblighi di formazione degli installatori

di Giuseppe Latour

Colpo di spugna sulla formazione per gli installatori di impianti da rinnovabili. La Conferenza delle Regioni ha, infatti, appena aggiornato lo standard formativo che regola la materia rispetto alla versione datata giugno del 2014. Con una novità fondamentale: tutte le attività di formazione realizzate dopo agosto del 2013 assolveranno gli obblighi di legge fino a tutto il 2019. Solo dal 2020, in pratica, andrà a regime il nuovo sistema basato sull'aggiornamento triennale. Ci sono, allora, altri tre anni pieni di tempo per adeguarsi. Una decisione destinata a pesare molto, in un sistema di piani di formazione ancora non approvati in molte Regioni italiane.

La questione nasce dal Dlgs n. 28 del 2011, che recepisce le norme europee in materia di promozione dell'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili e che, all'articolo 15, stabilisce: «Le Regioni e le Province autonome attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al ministero dello Sviluppo economico e al ministero dell'Ambiente». La norma fissa anche un termine, più volte prorogato e mai rispettato: al momento è il 31 dicembre del 2016. In pratica, i governatori avrebbero dovuto definire due aspetti principali: i contenuti dei corsi da 80 ore che gli installatori devono sostenere (con aggiornamento periodico) e le modalità di accreditamento degli enti che possono fare la formazione.

Questa norma è in vigore dal 29 marzo del 2011 ma, da allora, ha avuto un'applicazione parecchio discontinua. Al momento, infatti, sono appena una decina le Regioni che hanno approvato delibere nelle quali regolano la materia. Anche se molte di loro si sono concentrate solo sui corsi di aggiornamento e non sulle regole di qualificazione. Nell'elenco troviamo Lombardia, Veneto, Piemonte, Umbria, Val d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Toscana ed Emilia Romagna. Molti gli assenti illustri da questo elenco, soprattutto al Centro e Sud.

A livello generale, esiste uno standard formativo della Conferenza delle Regioni che disciplina i contenuti dei corsi di formazione pensati per rilasciare l'attestato di qualificazione professionale di installatore di impianti da rinnovabili. Questo documento è stato appena integrato con una modifica fondamentale. Adesso, infatti, l'articolo 5 stabilisce che coloro che hanno già la qualificazione devono svolgere attività di aggiornamento, dalla durata minima di sedici ore, ogni tre anni. Questo, però, solo dal 2020 perché fino al 31 dicembre 2019 tutte le attività formative di aggiornamento realizzate a partire dal primo agosto 2013 assolvono gli obblighi di legge. In pratica, chi si abilita ai sensi del Dm n. 37 del 2008 (la norma generale degli impiantisti) va considerato qualificato in automatico e ha solo l'obbligo di fare corsi di aggiornamento entro la fine del 2019.

Un annacquamento ancora più pesante perché il nuovo standard formativo non ha risolto il problema degli installatori che, senza conseguire un diploma o un altro titolo, si sono qualificati sul campo, lavorando per almeno tre anni (la lettera d) del Dm n. 37/2008). Il documento nella prima pagina continua a considerare solo le altre tre categorie di impiantisti. Anche se da tempo le associazioni di categoria avevano richiesto al ministero dello Sviluppo economico un'integrazione che risolvesse il problema. Quel chiarimento, però, non è ancora arrivato.

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