Fisco e contabilità

Danno biologico, l'Inail lascia invariati gli importi per gli indennizzi

di Massimo Frontera

Per gli indennizzi del danno biologico vengono confermati i parametri Inail del 2015. Lo dice la circolare n.49 dell'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni diffusa il 16 dicembre scorso «Nuove disposizioni in materia di rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale. Rivalutazione annuale. Importi degli indennizzi con decorrenza 1° luglio 2016».

La decisione dell'Inail - già confermata dal ministero del Lavoro con un decreto del 26 ottobre scorso - trova la sua motivazione nella clausola che impedisce variazioni negative dell'indennizzo. Cosa che invece sarebbe accaduto per quest'anno. Infatti, come spiega la circolare dell'Inail, nel 2015 «l'Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a -0,1%, che avrebbe comportato un adeguamento in negativo delle prestazioni in questione». Essendo invece stato stabilito (con legge di stabilità 2016) che la variazione non può mai essere inferiore allo zero, l'Inail ha confermato «gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e da malattia professionale vigenti nell'anno 2015, come determinati, da ultimo, in virtù della circolare Inail 9 maggio 2014, n. 26». «Tali importi - conclude la circolare - rimarranno in vigore fino alla data del 30 giugno 2017, essendo fissata al 1° luglio 2017, sempreché ricorrano i relativi presupposti, la data di decorrenza della prossima rivalutazione annuale introdotta dalle nuove disposizioni in argomento».

Quanto al parametro per il calcolo degli indennizzi, il valore è quello che risulta dalla somma tra il riferimento determinato nella citata circolare (determinato per il 2014) pari 7,57% delle indennità dovute dall'Inail e l'incremento straordinario dell'8,68% determinato nel 2009.

La circolare Inail del 16 dicembre 2016 sugli indennizzi per il danno biologico

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©