Fisco e contabilità

Trasferte per edili e impiantisti, ok al trattamento fiscale più favorevoli

di Giuseppe Latour

Sì al trattamento fiscale più favorevole per le trasferte degli edili e degli impiantisti. È la conseguenza dell'emendamento votato dalla Camera all'interno della legge di conversione del decreto fiscale (Dl n. 193/2016), che introduce una nuova interpretazione autentica delle norme in materia. E, con soddisfazione di associazioni come Assistal e Cna impianti, pone così fine a una questione che dura da anni, nella quale molte aziende del settore si erano viste presentare multe salatissime per non essersi comportate secondo gli orientamenti della giurisprudenza.

Le norme sulle trasferte sono state originariamente elaborate per i lavoratori del settore dei trasporti, come piloti e steward che non operano nella sede dell'impresa, ma sui mezzi che l'impresa fa muovere, magari in altri paesi. Fino a poco tempo fa, anche in applicazione di alcune circolari dell'Inps, non venivano nemmeno prese in considerazione nel settore impiantistico e delle costruzioni. Si tratta, infatti, di attività particolari nelle quali i cantieri sono di fatto la sede itinerante delle imprese.

Il problema è nato con una lunga serie di sentenze della Cassazione che, a partire dal 2012, hanno completamente invertito quello che era stato deciso fino a quel momento: Cassazione Sezione Lavoro del 13 gennaio 2012 n. 396, 7 ottobre 2013 n. 22796, 18 febbraio 2014 n. 3821, 6 marzo 2014 n. 5289, 17 febbraio 2016 n. 3066, 12 agosto 2016 n. 17095. In tutte queste pronunce è stato sconvolto quanto era stato affermato negli anni precedenti, individuando quale lavoratore "trasfertista" colui che ha "variabilità del luogo di lavoro", quindi anche gli impiantisti e gli edili. In questo modo, venivano assorbiti nel trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 6, del Testo unico delle imposte sui redditi (imposizione al 50%) gli importi erogati a titolo di trasferta. Un'aliquota che, per il principio dell'armonizzazione delle basi imponibili, andava applicata anche ai fini contributivi.

Questi soggetti restavano esclusi dalla disciplina del comma 5, che prevede un'esenzione dalle tasse per le indennità di trasferta fino a un tetto di 46,48 euro giornalieri. Da questa interpretazione sono scaturite alcune verifiche dell'Inps, che hanno falcidiato parecchie imprese, con richieste di migliaia di euro arretrati, sommati alle relative sanzioni.
Adesso la Camera ha finalmente corretto le incertezze degli ultimi anni. E, nella conversione del decreto fiscale, ha introdotto un articolo 7 quinquies che rimette mano alla materia dei trasfertisti, ripescando di fatto quello che aveva deciso a suo tempo l'Inps nel messaggio n. 27271 del 2008.

Qui si dice che le indennità formano il reddito per il 50% solo se ricorrono tre condizioni: la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. Solo in questi casi l'indennità sarà in parte tassata come se fosse reddito. A chi non ricade in questa casistica (ad esempio perché non ha un'indennità fissa in busta paga) si applica il regime del comma 5, molto più favorevole, perché prevede che l'indennità vada calcolata nel reddito solo oltre i 46,48 euro.

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