Fisco e contabilità

Cassazione: l'inerzia del Comune non salva il tecnico responsabile della caldaia difettosa

di Patrizia Maciocchi

Rischia l'omicidio colposo il tecnico che controlla la caldaia e non chiude l'impianto, anche se verifica che non è idoneo. La Cassazione (sentenza n. 44968, depositata ieri) sottolinea la posizione di garanzia rivestita dal tecnico che lavorava per una ditta con la quale il proprietario aveva sottoscritto un contratto di manutenzione.

I fatti
Il ricorrente aveva effettuato un paio di controlli a distanza di tempo, dichiarando in un caso la conformità dell'impianto e in un altro segnalando le disfunzioni, ad iniziare dalla collocazione in un ambiente non adatto al tipo di caldaia. Per lui, dopo la morte del proprietario della casa dovuta ad intossicazione da monossido di carbonio, era scattata la condanna. Il ricorrente aveva fatto presente che altri dopo di lui avevano verificato l'impianto, sottolineando anche l'inerzia del comune e della società concessionaria del Gas.

La decisione
La Cassazione precisa però che quando l'obbligo di impedire un evento ricade su più soggetti che devono intervenire in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva e l'evento non viene meno per effetto del mancato intervento da parte di un altro soggetto anche lui destinatario dell'obbligo di impedire il fatto. La presenza di coimputati in procedimenti connessi, non impedisce dunque ai giudici di affermare la responsabilità di chi per primo aveva visto la caldaia. Secondo il tecnico poi non esisteva una fonte giuridica che gli attribuisse l'autorità di interdire l'uso dell'impianto a un privato: poteri che dovevano, a suo avviso, essere individuati in capo a un soggetto pubblico. Per la cassazione non è così. La fonte normativa è nel Dpr 412/1993 (allegato h) secondo il quale il tecnico deve, nello spazio del rapporto indicato come "prescrizioni", chiarire che, non avendo eliminato i problemi che compromettono la sicurezza, ha messo fuori uso l'apparecchio e diffidato l'occupante dal suo utilizzo. Fatto questo deve anche indicare le operazioni necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza. Per i giudici la dizione "messa fuori servizio" indica chiaramente che questa dove essere effettuata dal tecnico che fa la verifica.

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