Fisco e contabilità

Assicurazioni, occhio alle clausole di responsabilità solidale: il professionista rischia il patrimonio personale

di Giuseppe Latour

Attenzione alle clausole sulla responsabilità solidale. Perché l'intreccio perverso tra le polizze e il Codice civile sta producendo effetti assai pericolosi per i professionisti. È l'allarme che arriva dal Consiglio nazionale degli ingegneri che ha appena firmato una circolare (n. 804/2016) nella quale torna sul tema delle assicurazioni. Evidenziando una questione che deve far riflettere tutte le partite Iva: con i contratti che si firmano di solito, c'è il rischio concreto di rispondere con il proprio patrimonio personale per eventuali richieste di risarcimento danni.

Il tema è stato sollevato dal Gruppo di lavoro «Ingegneria forense», guidato dal consigliere Andrea Gianasso, che nella circolare spiega come «in molte vertenze il professionista può essere gravemente penalizzato dalle norme che, nella realizzazione di opere pubbliche o private, regolano la responsabilità solidale tra l'impresa, il professionista e gli altri soggetti coinvolti (committente, progettisti, impresa, fornitori, ufficio direzione lavori, collaudatori, manutentori, responsabili per la sicurezza)».

Il documento spiega meglio la questione. Nel nostro ordinamento (articoli 2055 e 1292 del Codice civile) in materia di risarcimento del danno, ove esistano più corresponsabili, «il danneggiato ha la facoltà di rivolgere le sue pretese risarcitorie, per l'intero, anche ad un solo soggetto – che sarà quasi certamente quello più forte patrimonialmente – il quale avrà poi diritti di regresso sugli altri soggetti coobbligati in proporzione alle loro rispettive quote di responsabilità». In pratica, per facilitare la vita al danneggiato, questo non deve inseguire tutti coloro che gli hanno procurato un danno.

L'incrocio con le clausole di alcune polizze assicurative crea una distorsione. Gli ingegneri, infatti, secondo il Codice civile rispondono per eventuali danni «personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio personale, presente e futuro». Alcuni contratti, però, stabiliscono che «nel caso in cui si verifichi una situazione di responsabilità solidale la copertura assicurativa collegata al vincolo di solidarietà valga esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato». In pratica, la polizza esclude espressamente quella parte di responsabilità che possa derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti. I professionisti che hanno sottoscritto una clausola del genere, in caso di richiesta, dovranno garantire con le proprie risorse anche per i danni procurati dagli altri.

Firmare contratti con leggerezza, all'atto pratico, può allora portare gravi problemi. «Appare pertanto assolutamente necessaria – dice la circolare - una sensibilizzazione degli iscritti sulla problematica espressa, affinché pretendano dalla propria compagnia assicuratrice la copertura anche per queste situazioni, inserendo nella polizza una clausola che preveda la copertura assicurativa anche per la quota di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili». Ma non è tutto. Sarebbe opportuno prevedere anche una clausola di «maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento». Questa clausola prevede un periodo di tempo (ad esempio, dieci anni), immediatamente successivo alla scadenza del periodo di assicurazione, entro il quale l'assicurato o l'erede può notificare all'assicurazione richieste di risarcimento manifestatesi per la prima volta solo dopo la scadenza del periodo di copertura, ma riferita ad un atto commesso durante il periodo di assicurazione. Solo così il professionista potrà essere sicuro di avere una piena protezione.

La circolare degli ingegneri sulla responsabilità solidale

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