Fisco e contabilità

Cassazione: sulla sicurezza del lavoro responsabilità ampia per il subappaltatore

immagine non disponibile

di Luigi Caiazza

In materia di sicurezza nei cantieri, la mera presenza del appaltatore-committente in occasione di un accesso ispettivo non costituisce ingerenza nell’esecuzione dei lavori eseguiti dal subappaltante (che avrebbe potuto comportare come conseguenza il mantenimento della qualifica di datore di lavoro), né tale ingerenza potrà desumersi dalla presenza di un socio preposto al cantiere.

A charirlo è la Corte di cassazione, Sezione terza penale, con la sentenza 37229/16 depositata lo scorso 8 settembre, la quale ha accolto il ricorso del responsabile di un’impresa e del coordinatore per la sicurezza, già condannati in primo grado per la violazione del Decreto legislativo 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

La vicenda trae origine da una visita degli ispettori di una Direzione provinciale del lavoro in un cantiere edile in cui operavano varie ditte specializzate. In particolare, gli ispettori avevano riscontrato delle irregolarità nella predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento (Psc), in materia di controllo sull’idoneità dei piani operativi di sicurezza (Pos) di alcune imprese nel cantiere, nonchè delle carenze nelle misure di sicurezza a salvaguardia dei lavoratori e dei terzi.

Il controllo di legittimità della sentenza del Tribunale, sollecitato dalla difesa del titolare dell’impresa ricorrente, non permetteva però alla Corte di cassazione di chiarire quale fosse in realtà la posizione di quest'ultima anche perché le imputazioni a suo carico riguardavano una responsabilità diretta, laddove era certo che i lavori venivano eseguiti da personale di altra ditta sulla base di un contratto di appalto. Neppure chiari risultavano, inoltre, i contenuti o l’esistenza di eventuale deleghe in materia di sicurezza da parte della società committente o appaltante nei confronti della società subappaltatrice.

La Cassazione ha comunque ribadito che in tema di prevenzione infortuni l’appaltatore che procede a subappaltare l’esecuzione delle opere, non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro (ai fini degli obblighi della sicurezza), neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, qualora eserciti un continua e costante ingerenza nella prosecuzione dei lavori.

Per quanto concerne la nomina del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, essa non esonera il committente e il responsabile dei lavori da responsabilità per la redazione del piano di sicurezza (e di coordinamento) e del fascicolo per la protezione dai rischi, nonché dalla vigilanza sul coordinatore medesimo in ordine all’effettivo svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento.

Del resto è ormai giurisprudenza costante - ricordano i giudici di legittimità - che la posizione di garanzia attribuita al committente e al responsabile dei lavori sia molto ampia in quanto comprende l’esecuzione dei controlli non solo formali, ma soprattutto sostanziali, in materia di sicurezza , per cui spetta al committente verificare che i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dell’opera adempiano agli obblighi incombenti su costoro nella materia della sicurezza.

La sentenza impugnata è stata quindi annullata dalla Corte di cassazione con rinvio al giudice di merito perché verifichi le reali responsabilità degli imputati, tenuto conto della formulazione delle contestazioni risultanti dal capo di imputazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©