Fisco e contabilità

Professionisti: contributi a Inarcassa dovuti soltanto per le attività «riservate»

di Fabio Venanzi

Esulano dalla libera professione di ingegnere le attività non riconducibili nemmeno in parte alla cultura tecnica propria della professione. Lo ha affermato il tribunale di Milano – sezione lavoro – con la sentenza 2061/2016 del 7 luglio. Nello specifico Inarcassa ha iscritto d’ufficio un pensionato ultraottantenne che, dopo aver conseguito la laurea e l’abilitazione all’esercizio della professione, si è iscritto all’albo.

L’interessato, però, non ha mai lavorato come ingegnere libero professionista, avendo svolto mansione di dirigente d’azienda industriale per poi diventare pensionato dell’Inps dal 1990. Tuttavia, dopo il pensionamento, ha frequentato dei corsi conseguendo l’abilitazione come consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose a norma della direttiva 96/35/Ce, nonché come ispettore dei sistemi di qualità basati sulla normativa Uni En Iso 9000, aprendo la partita Iva per lo svolgimento di «altre attività di servizi non altrove classificati».

Secondo l’articolo 7 dello statuto di Inarcassa, l’obbligo di iscrizione alla Cassa sorge in presenza dell’iscrizione all’albo professionale, di assenza di assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria e con il possesso di partita Iva individuale, ovvero in qualità di componente di associazione o di società di professionisti, aventi a oggetto attività di progettazione, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, i cui soci siano tutti iscritti nei rispettivi albi professionali. L’assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, sia essa gestita da Inps - compresa la gestione separata – sia da altre Casse dei libero professionisti, comporta l’esclusione da Inarcassa.

Inoltre, nel caso di partita Iva individuale, la condizione si intende soddisfatta qualunque sia il relativo codice di attività. Fa eccezione, esclusivamente, la partita Iva attribuita per «costruzioni edilizie», il cui possesso può dar luogo all’iscrizione a Inarcassa soltanto se l’interessato ha dichiarato di svolgere anche attività professionale.

Inarcassa, avendo accertato che il ricorrente era iscritto all’albo, aveva una partita Iva (sia pure diversa da quella degli ingegneri) e non versava i contributi all’Inps nella gestione separata (in quanto esonerato per età a causa del regime transitorio previsto negli anni 1996/2000), lo ha iscritto d’ufficio, ottenendo il decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi e sanzioni dal 2000 al 2007.

Il giudice di primo grado, sulla base dello statuto di Inarcassa, dove si fa espresso riferimento a ingegneri e architetti che esercitano una libera professione esclusivamente riservata, ha accolto il ricorso. Infatti la Cassa non ha provato – nemmeno in parte – che l’attività svolta fosse fondata nella cultura tecnica propria (bagaglio professionale) degli ingegneri.

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