Sicurezza, Cassazione: sugli infortuni non c'è responsabilità oggettiva. Si risponde per violazione degli obblighi
In caso d’
È tale il punto base sul quale si fonda la sentenza n. 12347/16 della Cassazione, depositata mercoledì scorso. Tale principio si fonda proprio sulla formulazione della norma richiamata con la quale viene esclusa una sorta di
Nel caso di specie l’infortunio si era verificato per colpa di un dipendente di una società consorziata esercente lavori di manutenzione in uno stabilimento committente, il quale, nel fuoriuscire in bicicletta da un cunicolo d’ispezione, aveva investito e travolto un altro lavoratore dello stabilimento, che sopraggiungeva, anch’egli in bicicletta, nel sottopassaggio.
La Corte di merito rilevava che per quanto riguarda la società titolare dello stabilimento e datore di lavoro dell’investitore nessuna violazione poteva essere imputata dal momento che in prossimità del cunicolo erano stati collocati appositi segnali di pericolo volti a richiamare l’attenzione sulla necessità di procedere a passo d’uomo e che la condotta dell’investitore non era stata in alcun modo connessa allo svolgimento dei lavori dell’appalto.
Il ricorso per Cassazione si incentrava, tra l’altro, nell’invocare la responsabilità anche della società committente dei lavori di manutenzione in quanto avrebbe dovuto vigilare affinché questi venissero svolti con modalità tali da non pregiudicare la sicurezza dei propri dipendenti, nonché nel non avere considerato la Corte di merito l’inadempimento della società in questione, all’obbligo di protezione ex articolo 2087 del codice civile e sulla quale gravava comunque la prova liberatoria che l’inadempimento era dipeso da causa ad essa non imputabile.
Secondo la Corte, invece, quest’ultima norma permette di imputare al datore di lavoro non qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo quello che concretizzi le astratte ipotesi di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, dovendo al contrario escludersi tale responsabilità quando la condotta sia stata diligente, non imprudente, in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell'evento concreto