Fisco e contabilità

Cassa integrazione ordinaria in edilizia, dal Welfare le istruzioni per le istanze

di Massimo Frontera

Ministero del Lavoro ha finalmente pubblicato il decreto attuativo (atteso già dallo scorso anno) sui criteri per la concessione della cassa integrazione ordinaria (Cigo). Il testo - che reca la data del 10 maggio - è stato per il momento pubblicato sul sito del ministero, in attesa della pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».
Dal primo gennaio scorso, le integrazioni salariali ordinarie vengono concesse dall'Inps e non più dalle commissioni provinciali. A stabilirlo è l'articolo 16 del dlgs 148/2015 di riforma degli ammortizzatori sociali. Lo stesso articolo (al comma 2) prevedeva l'emanazione entro 60 giorni del decreto attuativo, diffuso solo ora dal ministero guidato da Giuliano Poletti.

Cosa prevede il decreto del ministero del Lavoro
In attuazione del Dlgs 148, il decreto attuativo del Welfare individua e disciplina tutti i casi specifici che autorizzano la concessione della Cigo nelle due situazioni aziendali indicate in via generale (dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluso il maltempo; dovute a fasi temporanee di mercato).
I casi indicati sono i seguenti: mancanza di lavoro o di commesse; crisi di mercato; fine cantiere o fine lavoro («brevi periodi di sospensione dell'attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, non superiori a tre mesi»); fine fase lavorativa («sospensione dell'attività dei lavoratori specializzati addetti ad una particolare lavorazione che, al termine della fase lavorativa, rimangono inattivi in attesa di reimpiego»); perizia di variante e suppletiva al progetto (purché «dovuta a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessità di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d'opera»); mancanza di materie prime o componenti; eventi meteorologici; sciopero di un reparto o di altra impresa; incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica; impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità; sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori; guasti ai macchinari; manutenzione straordinaria.

Relazione tecnica dettagliata e bollettini meteo ufficiali
L'articolo del Dm impone all'impresa di presentare una «relazione tecnica dettagliata», in cui vengono specificate «le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa». L'impresa deve inoltre dimostrare «sulla base di elementi oggettivi» la prosecuzione dell'attività. Cosa si intende per elementi oggettivi? «Gli elementi oggettivi - si legge sempre all'articolo 2 del Dm Welfare - potranno essere supportati da documentazione sulla solidità finanziaria dell'impresa o da documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto, l'analisi delle ciclicità della crisi e la Cigo già concessa».
Per quanto riguarda l'interruzione a causa di eventi meteorologici, l'impresa dovrà allegare alla relazione tecnica «bollettini meteo rilasciati da organi accreditati».

Il Dm del Welfare sulle causali di accesso alla Cassa integrazione ordinaria

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