Fisco e contabilità

«Bene il Dl sul recupero crediti, ma va evitato che le novità si applichino ai contratti in corso»

di Giuseppe Latour

Vigilare sull'applicazione delle nuove regole. Facendo attenzione, soprattutto, che non si risolvano in un appesantimento delle condizioni per i finanziamenti già in essere.
È questo il senso delle indicazioni fornite ieri dall'Ance alla commissione Finanze del Senato, nel corso dell'audizione sul disegno di legge di conversione del decreto n. 59 del 2016, che riforma le procedure di fallimento, cercando di velocizzare il recupero crediti, soprattutto a beneficio delle banche.

Nel mirino dei costruttori sono finiti soprattutto due passaggi. Il primo riguarda l'articolo 1, che introduce il pegno mobiliare non possessorio, uno strumento di garanzia dei crediti delle banche: in pratica, il debitore può portare in garanzia beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, senza perdere il diritto al loro utilizzo. Per l'Ance si tratta di «un utile strumento a disposizione delle imprese perché consente un impiego produttivo del bene, che facilita il proseguimento della continuità aziendale».
Detto questo, però, c'è perplessità in relazione all'ipotesi «in cui venga applicato anche ai finanziamenti in essere, perché rischia di amplificare la sproporzione contrattuale tra banca e impresa». Il timore è che ci sia una «indebita richiesta di adeguamento delle garanzie sui finanziamenti in essere», con l'introduzione della nuova tipologia di pegno come ulteriore strumento di tutela, da aggiungere a quelli già prestati. Bisogna, allora, prevedere una stretta vigilanza sull'operatività delle banche «in modo da minimizzare questo rischio, garantendo la tutela dell'imprenditore».

Il secondo passaggio critico è l'articolo 2, dedicato al finanziamento di imprese garantito dal trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato. In pratica, il contratto di finanziamento viene protetto tramite il trasferimento, in favore del creditore, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore. Questo trasferimento, però, è condizionato e scatta solo in caso di inadempimento del debitore. È esplicitamente esclusa dalla garanzia l'abitazione principale dell'imprenditore, del coniuge e dei suoi parenti e affini entro il terzo grado.
Anche in questo caso la preoccupazione principale riguarda i finanziamenti in essere. «Sembrerebbe – spiega l'Ance - che il debitore debba fornire una garanzia su di un immobile di pari valore: se ciò non accadesse, la banca potrebbe richiedere condizioni economico-finanziarie peggiorative (aumento del tasso d'interesse, aumento del costo delle commissioni)». Questo peggioramento possibile andrebbe esplicitamente escluso dalla norma.

«Inoltre, si esprimono perplessità riguardanti la definizione di inadempimento contenuta nella norma: per i pagamenti mensili, bastano tre rate non pagate, anche non consecutive, per far sorgere, nei sei mesi successivi, il diritto della banca ad escutere la garanzia».
Andrebbe previsto un allungamento dei tempi che configurano l'inadempimento, soprattutto nelle ipotesi di rimborsi mensili. E bisognerebbe vigilare sull'attuazione concreta della norma.

Arriva, invece, apprezzamento dai costruttori sulla disposizione che prevede la creazione di un registro unico che raccolga le informazioni relative a tutte le procedure di insolvenza (procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) e di ristrutturazione dei debiti (omologazione dei piani di ristrutturazione e di quelli di risanamento).

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