Fisco e contabilità

Dal preventivo all'attestato: il vademecum degli ingegneri per i certificatori energetici

di G.La.

Compiti e obblighi del professionista in fase di redazione dell'attestato di prestazione energetica. Sono questi i contenuti delle linee guida sull'Ape appena pubblicate dal Consiglio nazionale degli ingegneri. Il gruppo Energia del Cni, guidato da Gaetano Fede, ha messo insieme un pacchetto di indicazioni, dalla redazione del preventivo fino alla registrazione dell'attestato: in poche pagine è possibile sapere cosa bisogna fare per preparare un documento che abbia tutte le caratteristiche richieste dalla legge.

«Obiettivo di questo documento – spiega il Cni in una nota - non è quello di descrivere gli aspetti tecnici della procedura di attestazione della prestazione energetica, ma piuttosto di evidenziare i compiti e gli obblighi del professionista, con l'intento di garantire un servizio di qualità adeguato alla professionalità dell'ingegnere». In sostanza, al di là del merito tecnico, servono degli elementi per gestire in maniera corretta la procedura di attestazione.

Si parte dalla fase preliminare, durante la quale il soggetto certificatore presenta al cliente un'informativa con la quale gli sottopone tutte le opzioni in termini di qualità e di costo che sono consentite per accedere al servizio, «al fine di consentire al medesimo una scelta consapevole». Tra le altre cose, va specificato che esiste un obbligo di sopralluogo e che, in alcuni casi, sono necessarie delle prove supplementari rispetto a quelle base.
Nei casi di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti, il servizio di attestazione della prestazione offerto dal soggetto certificatore deve comprendere almeno: la valutazione della prestazione energetica dell'edificio, a partire dai dati progettuali anche contenuti nell'attestato di qualificazione energetica, i controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi, una verifica finale con l'eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali. In questo caso, bisogna ricordare che il direttore dei lavori deve segnalare al soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell'edificio e degli impianti, quando siano rilevanti per le prestazioni energetiche dell'edificio, allo scopo di consentire i controlli in corso d'opera previsti dalla legge.

Nel caso di edifici esistenti, invece, le cose sono leggermente più semplici e il cliente può rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. In questi casi, si può anche richiedere il rilascio dell'attestato di prestazione energetica «sulla base di un attestato di qualificazione energetica relativo all'edificio o alla unità immobiliare oggetto di attestazione della prestazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi su edifici ed impianti eseguiti successivamente».

I calcoli energetici saranno sviluppati secondo la normativa nazionale (UNI/TS 11300) e regionale. Dovranno anche essere simulati gli interventi di risparmio energetico con indicazione di massima del tempo di rientro dell'investimento.

Infine, c'è da considerare la fase di registrazione del documento. Premesso che in ogni caso la stesura integrale del documento Ape da parte del tecnico abilitato deve basarsi sull'utilizzo delle varie tipologie di attestati regionali o nazionali, entro i quindici giorni successivi alla trasmissione (in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, il soggetto certificatore procede alla consegna dell'attestato al cliente. Un paletto ulteriore va considerato nel caso di edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione importante: gli attestati dovranno fare parte integrante della documentazione necessaria per il rilascio dell'abitabilità.

Il manuale degli ingegneri sulla certificazione energetica

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©