Fisco e contabilità

Sicurezza, doppia formazione per il controllo dei ponteggi per i lavori in quotaa

di Luigi e Roberto Caiazza

Ai fini della sicurezza sul lavoro è prevista una doppia formazione dei preposti che devono essere obbligatoriamente presenti nelle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi per i lavori in quota.

È tale il parere espresso con l’ interpello 16/15 dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ricostituita ai sensi dell’articolo 12 del Dlgs 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). In tale ipotesi la formazione deve riguardare, in linea generale, quella connessa agli obblighi che incombono sul preposto ai sensi dell’articolo 37 del Testo unico e quindi quella connessa all’incarico specifico ex articolo 136 Tu di diretta sorveglianza perché venga assicurata la sicurezza nei lavori in quota.

L’ interpello 11/15 si riferisce invece ai titoli, anche di studio, che deve possedere il membro “esperto” che dovrà essere nominato dalla Commissione d’esame relativa all’abilitazione dei generatori di vapore. Premesso che compito della commissione è quella di verificare il possesso da parte del candidato di una formazione professionale idonea a prevenire e, comunque, a gestire gli effetti pregiudizievoli per l’ambiente e la salute che potrebbero derivare da errore umano, da guasto tecnico o da errata conduzione dell’impianto, è stato tuttavia rilevato che la norma non prevede espressamente il possesso di un titolo di studio. Pertanto, l’individuazione di tale soggetto rientra nella valutazione discrezionale della Direzione territoriale del lavoro sede di commissione di esame, deputata al rilascio del certificato di abilitazione.

Anche per la pesca subacquea professionale del corallo trova applicazione il Tu. Più nello specifico ( interpello 12/15 ), la Commissione ritiene che per tale attività la valutazione dei rischi e le relative misure di tutela da adottare dai datori di lavoro, pur in assenza di una norma tecnica specifica, debbano prevedere l’adozione di tutte le misure di tutela in grado di ridurre al minimo i rischi particolari connessi all’attività. Le stesse attrezzature ed il dispositivi di protezione individuali (Dpi) devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III del Tu.

Il medico competente che sia anche dipendente di un datore di lavoro è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione, previsti dall’articolo 37 del Tu, per i lavoratori dipendenti ( interpello 13/15 ). Atteso, infatti, che la formazione dei lavoratori in generale risponde alla finalità di fornire quel complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento delle capacità che permettono agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi, sia tutelando la sicurezza personale, la Commissione ritiene che le suddette conoscenze sono ampiamente già in possesso del medico competente in relazione al ruolo rivestito nell’ambito aziendale, nonché in relazione alla formazione specifica dallo stesso acquisita ai sensi dell’articolo 38 del Tu per lo svolgimento delle mansioni di medico competente.

Dal 26 dicembre scorso, come ricorda poi l’ interpello 14/15 , entra pienamente in vigore il comma 2-bis dell’articolo 91 del Tu, il quale prevede che la valutazione del rischio (Psc) dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri sia eseguita dal coordinatore per la progettazione. In tal caso la bonifica, su incarico del committente, va eseguita da impresa specializzata iscritta nell’apposito albo tenuto dal Ministero della difesa ai sensi del Dm 82/15 entrato in vigore, appunto, lo scorso 26 dicembre. In attesa di una mappatura ufficiale, il Psc terrà conto di eventuali dati relativi: all’analisi storiografica; a fonti bibliografiche di storia locale; a fonti conservate presso gli Archivi di Stato, i comitati provinciali della protezione antiaerea e archivi delle prefetture; fonti del Ministero della Difesa; Aerofototeca nazionale di Roma; vicinanza ad infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico; vicinanza ad aree precedentemente bonificate; analisi strumentale.

In base all’Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006, la Commissione ( interpello 15/15 ) è infine del parere che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e l’Addetto al servizio stesso che abbiano usufruito dell’esonero della frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, che avrebbero dovuto completare l’aggiornamento entro il 14 febbraio 2008 e che non vi abbiano ottemperato non potranno esercitare i propri compiti finchè non venga completato tale aggiornamento.

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