Fisco e contabilità

Cig in edilizia, stretta con il Jobs Act: il cantiere deve durare almeno 6 mesi

di Fabio Antonilli (*)

Con il recente messaggio n. 7336 del 7 dicembre 2015 l'Inps è intervenuto sulla materia della cassa integrazione guadagni, riformata dal recente d.lgs. 148/2015, impartendo ulteriori istruzioni procedurali per le imprese che fanno ricorso al trattamento previdenziale.
Il provvedimento è di particolare interesse per l'edilizia poiché l'Istituto specifica che per le aziende di questo settore le domande di cassa integrazione pervenute dal 7 dicembre 2015 dovranno contenere l'indicazione del luogo in cui è ubicato il cantiere, che viene dunque qualificato come «unità produttiva» se ha una durata minima di almeno 6 mesi.
Ai fini del regolare accesso al trattamento Inps le aziende dovranno allegare la documentazione probante che il cantiere è connesso ad un contratto di appalto in esecuzione.

Si tratta di una importante precisazione che inteviene a pochi giorni dall'emanazione da parte dello stesso Istituto della circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 che aveva destato perplessità tra gli operatori nel punto in cui si legge che «non sono da ricomprendersi […] nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l'esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l'installazione di impianti».
Dunque, riprendendo gli orientamenti, amministrativi e della giurisprudenza di Cassazione, già oggetto di prassi in materia, l'Inps ritiene coincidenti con l'unità produttiva oltre alla sede legale aziendale, gli stabilimenti, filiali e laboratori che abbiano un'organizzazione autonoma, indicativamente individuata nell'effettuazione dell'intero ciclo produttivo o di una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa, anche i cantieri purchè questi abbiano una durata congrua, di almeno 6 mesi.
L'"unità produttiva" costituisce un concetto organizzativo fondamentale poiché è utilizzato dal decreto legislativo 148 come parametro di riferimento per la valutazione di importanti requisiti e limiti per il riconoscimento del trattamento di cassa integrazione. Esso infatti è utilizzato: per calcolare, con riferimento alla CIGO, i tre limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo dell'ammortizzatore sociale (limite del quinquennio mobile, limite delle 52 settimane nel biennio, limite di un terzo delle ore lavorabili); per definire, in base ai suddetti limiti temporali, l'incremento del contributo addizionale; per radicare la competenza delle sedi INPS per la trattazione delle istanze; per definire il requisito soggettivo dell'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni.
Tale ultimo requisito, quello dell'"anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni", nel caso dei lavoratori impiegati nei cantieri che abbiano una durata inferiore ai sei mesi, dovrà probabilmente essere valutato nell'ambito anzianità aziendale riferita alla sede legale dell'impresa. Al riguardo sarebbe auspicabile, tuttavia, un ulteriore intervento chiarificato dell'Inps.

(*) L'autore è responsabile del Settore Contrattuale di Confartigianato Imprese

Il messaggio 7336 dell'Inps sulla Cig in edilizia

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