Fisco e contabilità

Cassa integrazione per maltempo, in edilizia non serve il requisito dei 90 giorni di lavoro

di Giuseppe Latour

Il requisito dei 90 giorni di anzianità per la concessione della cassa integrazione ordinaria non si applica al caso di eventi oggettivamente non evitabili, compresi quelli collegati al meteo, anche per i cantieri. È l'importantissimo chiarimento, seguito a una richiesta dell'Ance, contenuto nella circolare n. 197 del 2015, appena pubblicata dall'Inps. L'Istituto previdenziale fa il punto sulle principali novità scaturite, sul fronte degli ammortizzatori sociali, dal Jobs act. In particolare, l'intervento è dedicato al Dlgs n. 148 del 2015, relativo proprio agli ammortizzatori sociali.

Questo decreto, spiega l'Inps, «racchiude in un unico testo normativo di 47 articoli la nuova disciplina per la cassa integrazione e per i fondi di solidarietà», abrogando diverse leggi attualmente in vigore. Sul fronte dell'edilizia, una precisazione molto importante arriva nel capitolo dedicato ai requisiti che i lavoratori devono rispettare per ottenere il trattamento di cassa integrazione. Tra questi, compare «il requisito soggettivo dell'anzianità di effettivo lavoro previsto dall'articolo 1 comma 2». In sostanza, per ottenere la cassa integrazione bisogna avere un'anzianità di almeno novanta giorni presso l'unità produttiva per la quale il trattamento è richiesto, alla data di presentazione della domanda.

«La riforma – spiega l'Inps - innova il suddetto requisito sia per quanto riguarda il concetto di anzianità che il relativo campo di applicazione». L'anzianità richiesta dal Jobs act sarà di «effettivo lavoro»: quindi, si guarderà alle giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria. Inoltre, saranno conteggiati i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni «e in applicazione degli indirizzi emersi dalla giurisprudenza, (Corte di cassazione: pronunce n. 16235/2002 e n. 453/2003) anche i periodi di maternità obbligatoria». Per la prima volta, questo requisito viene applicato anche alla cassa integrazione ordinaria e non solo alla straordinaria.

Proprio su questo punto viene fatta una precisazione molto importante per le costruzioni, prevedendo un'eccezione. L'Istituto, infatti, spiega che «per le sole domande relative a trattamenti di cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale, comprese anche le imprese industriali dell'edilizia e affini e le imprese industriali di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, viene esclusa la verifica del requisito dei 90 giorni di anzianità».

In caso di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 C.C., conservando il lavoratore tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato col cedente, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell'anzianità di lavoro dei 90 giorni, si terrà conto anche del periodo trascorso presso l'imprenditore alienante.

È previsto infine che, nel caso in cui il lavoratore sia addetto ad un'attività appaltata e nel corso dell'appalto passi alle dipendenze di un'altra impresa (subentrante nell'appalto), l'anzianità dei 90 giorni si calcola tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata, a prescindere quindi dal fatto che vi sia stato un mutamento del datore di lavoro

La circolare Inps n. 197/2015

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