Fisco e contabilità

Integrativi, iscrizione e sanzioni: nelle Faq Inarcassa tutte le risposte ai dubbi degli iscritti

di G. La.

Compensazione dei contributi integrativi versati e ricevuti. Cancellazione retroattiva dagli elenchi dell'Ente. E strade per abbattere il proprio carico di sanzioni. Sono tre punti affrontati nelle Faq di Inarcassa, accessibili anche dal sito dell’Ente, le risposte ai problemi più frequenti dei professionisti iscritti, che possono aiutare a muoversi in situazioni difficili. In questa guida ingegneri e architetti potranno trovare indicazioni, elaborate direttamente dagli uffici della Cassa, che riguardano le modalità di pagamento dei contributi o, in caso di inadempimento, delle relative sanzioni.


Contributo integrativo
Il primo caso riguarda un professionista che ha applicato, nel corso del 2014, il contributo integrativo del 4% su tutte le fatture che ha emesso, per un importo totale di 60mila euro, arrivando quindi a totalizzare 2.400 euro. Ma ha anche ricevuto prestazioni di collaborazione da colleghi, ai quali ha pagato fatture per 20mila euro, con relativo contributo integrativo del 4 per cento. Come bisogna procedere per il versamento del contributo integrativo ad Inarcassa? La risposta alla domanda prevede due strade. E' possibile, da un lato, come spiegano gli uffici della Cassa, «dedurre dal totale del contributo integrativo dovuto ad Inarcassa (4% ricevuto) l'importo versato ad altri colleghi». In questo caso, cioè, dall'importo di 2.400 euro (il 4% di 60mila, il fatturato 2014) è possibile dedurre 800 euro (il 4% di 20mila, le collaborazioni 2014). Andando così a versare ad Inarcassa la sola differenza pari 1.600 euro. Oppure, è possibile non dedurre il contributo integrativo pagato. Con una conseguenza positiva: «La quota di contribuzione che viene retrocessa (importo che verrà accreditato nel montante contributivo ai fini della pensione) sarà maggiore».


Cancellazione retroattiva
Altro caso interessante - anche se poco ricorrente tra gli iscritti - riguarda le ipotesi di cancellazione retroattiva. Quando si presenta domanda di cancellazione da Inarcassa è possibile farla decorrere da un momento precedente. In quel caso, gli uffici dell'Ente illustrano in questo modo gli effetti della decisione di anticipare i tempi. La cancellazione retroattiva genera un credito, dal momento che sono stati pagati dei contributi che non erano dovuti. Questi crediti, una volta verificati dalla Cassa, saranno comunicati al professionista «nella notifica di aggiornamento contabile nella quale Inarcassa richiederà le coordinate per la restituzione diretta». Quindi, l'iscritto non dovrà fare nulla, aspettando soltanto che gli venga riconosciuto il suo denaro. Con una avvertenza: «In presenza di debiti scaduti verrà preventivamente e automaticamente effettuata la compensazione». La cancellazione, allora, non significa eliminazione del proprio arretrato.


Sanzioni
Infine, un quesito che riguarda il punto sul quale Inarcassa si prepara a intervenire nei prossimi mesi: le sanzioni. Cosa succede nel caso in cui non si riescano a pagare, ad esempio, i minimi del 2013 e la prima rata del 2014? Quale importo verrà addebitato al professionista iscritto? «Il ritardo nei pagamenti dei contributi – spiegano dall'Ente - comporta una maggiorazione pari al 2 per cento mensile, fino ad un massimo del 60 per cento, dei contributi non corrisposti nei termini oltre agli interessi decorrenti dalle rispettive date di scadenza». L'irregolarità viene sanata nel momento in cui si pagano i contributi evasi. La sanzione, però, è ridotta del 70%, nel caso in cui l'iscritto si attiva in prima persona e richiede il ravvedimento operoso. Quando invece le sanzioni vengono notificate da Inarcassa o viene comunicata l'irregolarità (attraverso ad esempio un certificato di non regolarità contributiva), il professionista avrà una sola strada per pagare di meno: utilizzare, su proposta dell'Ente, l'accertamento con adesione, «così da avere la riduzione delle sanzioni del 30% ed eventualmente mettersi in regola in forma rateale».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©