Fisco e contabilità

Ingegneri, nuove regole per i pareri di congruità e formazione delle commissioni

di Giuseppe Latour

Nuove regole per i pareri di congruità. Il Consiglio nazionale degli ingegneri, con la circolare n. 576 del 3 agosto scorso, ha completamente rivisto la regolamentazione della materia. Il documento, corredato da una lunga serie di moduli, affronta il tema della formazione delle commissioni, dando indicazioni di dettaglio agli ordini territoriali sulla loro formazione. Ma spiega anche in che modo dovrà avvenire la valutazione della congruità dei corrispettivi per le prestazioni professionali. E, soprattutto, come bisogna intervenire nel caso in cui si verifichi che questi corrispettivi non sono in linea con la legge.

Sul fronte dei pareri di congruità sui corrispettivi delle prestazioni professionali, il compito dei Consigli territoriali è radicalmente mutato, sia in seguito all'abolizione delle tariffe e all'introduzione del principio della centralità del contratto, sia in relazione alle ultime sentenze della giustizia amministrativa che hanno confermato l'assimilazione del parere di congruità emesso dagli Ordini agli atti amministrativi regolati dalla legge n. 241/1990. Alcuni Ordini sono stati chiamati a rispondere, in sede amministrativa, dell'emissione dei pareri di congruità.

Allora, anche al fine di uniformare il comportamento degli Ordini territoriali, il Cni ha ritenuto necessario fornire linee di indirizzo sulle procedure per il rilascio dei pareri di congruità che, a tutela degli Ordini stessi, siano conformi alla legge. Sono state elaborate dal Gruppo di lavoro servizi di ingegneria, coordinato dal tesoriere Michele Lapenna, con il supporto del Centro studi Cni, sulla base di un documento predisposto dalla Commissione compensi professionali della CROIL (Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia).

I documenti elaborati in questo modo sono confluiti nella circolare n. 576/2015: contengono, principalmente, una procedura base per l'emissione dei pareri che ogni ordine è chiamato a integrare. Il Consiglio dell'ordine può avvalersi di una commissione pareri, che dovrà rispondere alle richieste degli iscritti e dei committenti. Una volta ricevuta la richiesta, la commissione dovrà verificare in primo luogo il contenuto della prestazione, andando a individuare la titolarità dell'incarico e la conformità della prestazione alle norme di legge. Una volta valutato il contenuto in via preliminare, andranno analizzati gli aspetti prettamente economici.

«Qualora la commissione – spiega la circolare – riscontrasse la mancata corrispondenza fra le prestazioni pattuite e quelle effettivamente svolte dal professionista, il corrispettivo potrà essere riparametrato in base ai criteri per la determinazione del corrispettivo definiti dalla legge e dalla giurisprudenza». Quindi, bisognerà fare riferimento alla tariffa professionale, ai parametri giudiziali, al Dm 4 aprile 2001 e al Dm 143/2013 per le prestazioni rese ai committenti pubblici, ritoccando gli importi.

Il testo della circolare Cni n. 576 del 3 agosto 2015

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