Appalti

Project financing, legittima la revoca se il promotore-aggiudicatario chiede di modificare la proposta

di Giovanni F. Nicodemo

Nelle procedure di project financing se il promotore, nel frattempo divenuto aggiudicatario della gara, prima della stipula del contratto chiede di modificare elementi rilevanti della proposta tali da causare maggiori oneri finanziari a carico dell’Amministrazione, la Pa può legittimamente rifiutarsi di stipulare il contratto di concessione a causa della difformità delle nuove condizioni dettate dall’impresa. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 6329/2019.

Il caso
Il caso si riferisce ad una concessione per la progettazione, costruzione e gestione di un’autostrada aggiudicata con la procedura di finanza di progetto.
La promotrice, costituita da un raggruppamento temporaneo di imprese, dopo aver ottenuto l’aggiudicazione, formulava una richiesta all’Amministrazione per addivenire alla stipula del contratto di concessione tale da alterare completamente l’originaria proposta.
Il Giudice amministrativo ha così evidenziato che l’incremento del contributo pubblico richiesto dall’aggiudicatario riportava indietro le lancette dell’orologio fino alla fase iniziale della procedura di project financing, quando, cioè, veniva richiesto all’Amministrazione di valutare l’interesse pubblico rispetto alla proposta formulata.

La Pa, quindi, dinanzi all’alternativa se accettare la richiesta del Rti, che avrebbe comportato la ripetizione dell’intera procedura, previa eliminazione della precedente aggiudicazione, ovvero ritenere non rispondente quella nuova proposta all’interesse pubblico e, per questa via, adottare un provvedimento soprassessorio – di sostanziale diniego – rispetto alla nuova proposta formulata e, in uno, di archiviazione della procedura di project financing, ha deciso di percorrere tale seconda strada ritenuta  del tutto legittima dal Giudice amministrativo considerando l’insostenibile incidenza per la finanza pubblica dell’incremento del contributo richiesto dall’aggiudicatario.

La decisione
Il Consiglio di Stato con la decisione in epigrafe analizza il contenuto del potere amministrativo-valutativo della Pa che, all'esito dell'aggiudicazione di una gara svolta con la procedura di finanza di progetto, si trova al cospetto di una istanza modificativa delle condizioni finanziarie giunta dal promotore, nel frattempo divenuto aggiudicatario. 
Nella specie il Giudice amministrativo valida l'operato dell'Amministrazione che segnatamente adotta un provvedimento di archiviazione del procedimento con il quale respinge l'istanza di modificazione delle condizioni finanziarie, così prendendo atto della carenza di interesse alla stipula della convenzione di concessione da parte del promotore. 

Il Giudice amministrativo chiarisce che in una fattispecie come quella giunta alla sua attenzione non ricorrono i presupposti prescritti per accordare l'indennizzo al privato destinatario del provvedimento di archiviazione/autotutela (rectius promotore-aggiudicatario) non configurandosi il caso di specie come revoca provvedimentale. E, in più, data la legittimità della decisione adottata esclude la responsabilità precontrattuale della Pa in quanto la sua condotta non è stata contraria ai doveri di correttezza e di lealtà.
Infatti, il Consiglio di Stato chiarisce che in un caso come quello di specie non può dirsi che la mancata stipulazione del contratto si sia prodotta quale conseguenza inevitabile di una condotta censurabile tenuta dall’amministrazione, la quale, invece, va esente da qualsiasi addebito.

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