Urbanistica

Abuso edilizio, il nudo proprietario non risponde della sopraelevazione della casa

La Corte di Cassazione annlla una sentenza del tribunale, confermata in appello

di Massimo Frontera

La Corte di Cassazione ( Sezione Penale, sentenza n.15760 depositata il 25 maggio ), ha annullato una sentenza del tribunale, confermata in appello, relativa a un abuso edilizio "da manuale". L'intervento in questione riguarda la sopraelevazione di un edificio abitativo, realizzato senza il permesso di costruire, in zona sismica, senza progetto esecutivo redatto da progettista abilitato e, analogamente, senza la direzione lavori condotta da professionista abilitato. Il "vizio" che ha determinato la decisione di annullamento della sentenza sta nel fatto che l'autore dell'abuso è possiede solo nuda proprietà, avendo realizzato l'intervento edilizio su commissione della madre, proprietaria dell'immobile.

«La responsabilità del proprietario o del comproprietario - ricordano i giudici della Cassazione - può dedursi da indizi quali la piena disponibilità della superficie edificata, l'interesse alla trasformazione del territorio, il deposito di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria, la fruizione dell'immobile secondo le norme civilistiche sull'accessione nonché tutti quei comportamenti (positivi o negativi) da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione anche morale alla realizzazione delle opere».

Per quanto riguarda, più precisamente, ruolo e responsabilità del nudo proprietario, «una risalente pronuncia, i cui principi non sono mai stati superati, ha affermato che in tema di reato di costruzione abusiva ... l'autore materiale della contravvenzione va individuato in colui che, con propria azione, esegue l'opera abusiva, ovvero la commissione ad altri, anche se difetti della qualifica di proprietario del suolo sul quale si è edificato, mentre il semplice comportamento omissivo dà luogo a responsabilità penale solo se l'agente aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento, obbligo che certamente non sussiste in capo al nuovo proprietario dell'area interessata dalla costruzione, non essendo esso sancito da alcuna norma di legge (Sez. 5, n13812/1999)».

Niente responsabilità neanche per il proprietario. «Non di meno - spiegano infatti i giudici - il proprietario del bene sul quale sono stati eseguiti i lavori non è responsabile del reato ... per la sola qualità rivestita, ma occorre quantomeno la sua piena consapevolezza dell'esecuzione delle pere da parte del coimputato, nonché il suo consenso, anche implicito o tacito, in relazione all'attività edilizia posta in essere». Ma, nel caso specifico, il proprietario poteva non essere al corrente dell'intervento edilizio, in quanto residente in altra parte della città. Conclusione: «il rilevato vizio di motivazione comporta l'annullamento della sentenza».

La pronuncia della Cassazione

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