Urbanistica

Edilizia, la servitù pubblica sulla proprietà privata va sempre dimostrata dalla Pa

La sussistenza della servitù, dice Palazzo Spada, non può basarsi su «affermazioni apodittiche» della pubblica amministrazione

di Massimo Frontera

«L'esistenza di un diritto di uso pubblico del bene non può sorgere per meri fatti concludenti, ma presuppone un titolo idoneo a detto scopo. In particolare, laddove, come nel presente giudizio, la proprietà del sedime stradale non appartenga ad un soggetto pubblico, bensì ad un privato, la prova dell'esistenza di una servitù di uso pubblico non può discendere da semplici presunzioni o dal mero uso pubblico di fatto della strada, ma necessariamente presuppone un atto pubblico o privato, quali un provvedimento amministrativo, una convenzione fra proprietario ed Amministrazione o un testamento (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenze 16 ottobre 2017, n. 4791, e 16 febbraio 2017, n. 713). Dunque, affinché una strada privata possa essere considerata di uso pubblico, non basta che essa possa servire da collegamento con una via pubblica e sia adibita al transito di persone diverse dal proprietario. Ne discende che è inesistente una servitù di uso pubblico su terreni di un privato qualora l'ente territoriale che la vanta non abbia fornito, come nel caso di specie, alcuna prova circa le modalità della sua costituzione».

È questo il passaggio più significativo che si legge nella pronuncia del Consiglio di Stato n.2992/2020 pubblicata il 12 maggio scorso . Il contenzioso è sorto a seguito di un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato che era stato interamente assentito dal Comune, salvo poi - a seguito di un ricorso di terzi - escludere dall'autorizzazione una porzione di terreno privato gravata da servitù pubblica che il promotore dell'intervento aveva delimitato da paletti per utilizzarlo come parcheggio. Nel primo grado di giudizio il Tar Campania aveva dato ragione ai ricorrenti. Il giudizio è stato però ribaltato dal Consiglio di Stato che ha affermato il principio prima ricordato: e cioè che non basta affermare che esiste una servitù pubblica su un'area privata, ma serve un atto che lo attesti con onere, in questo caso, a carico della Pa.

La pronuncia del Consiglio di Stato

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