Urbanistica

Edilizia, permesso di costruire tacito? Il privato ha sempre la possibilità di chiedere un provvedimento espresso

Lo afferma il Tar Puglia richiamando il principio contenuto nella legge 241/1990

di Pietro Verna

Il permesso di costruire tacito non esime l'amministrazione comunale dall'obbligo di adottare un provvedimento espresso, allorché il privato vi abbia interesse per ragioni di certezza e stabilità della propria posizione. Lo impone l' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") che ha sancito il principio secondo cui, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso ( Tar Puglia- Bari, sentenza 30 marzo 2020 ).

In questi termini, i giudici amministrativi pugliesi hanno accolto il ricorso proposto da un'impresa di costruzioni che aveva chiesto al Comune di Bisceglie di accertare l'illegittimità del silenzio assenso formatosi sull' istanza di rilascio del permesso di costruire riguardante un edificio commerciale asservito ad un impianto di distribuzione di carburanti. Istanza sulla quale gli uffici competenti dell'Ente locale e le altre amministrazioni interessate al procedimento si erano espressi favorevolmente, senza che il Consiglio comunale si pronunciasse nel termine stabilito dall' art. 20 del D.P.R. 380/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

La cornice normativa del testo unico edilizia
L'art. 20 del D.P.R. 380/2001, nel disciplinare il procedimento volto al rilascio del permesso di costruire, prevede, al comma 8, che «decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso». Norma che ricalca l'art. 20 della legge n. 241/1990 (modificato dall'art. 3, comma 6-ter, della legge n. 80/2005) secondo cui nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi «il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego».

La pronuncia del Tar Puglia
L'impresa aveva denunciato la violazione dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa, legalità, affidamento, correttezza, efficienza, imparzialità della P.A. ( art. 97 Cost.; artt. 1, 2 e 3 legge n. 241/1990), evidenziando l'interesse ad ottenere un provvedimento espresso «per l'avvio delle pratiche bancarie e finanziarie propedeutiche all'inizio delle opere, per il trasferimento del bene [e] per la sottoscrizione del preliminare di acquisto delle porzioni del fabbricato». Argomentazioni che i giudici amministrativi pugliesi hanno accolto (la sentenza ha dichiarato «l'obbligo del Comune di Bisceglie di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni» e nominato commissario ad acta il Prefetto di Barletta- Andria- Trani, nell'ipotesi di "ulteriore inerzia" dell' amministrazione comunale) alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale sul silenzio assenso ex art. 20 del Dpr n. 380/2001 declinato nei seguenti elementi: introduce soltanto una modalità semplificata per il conseguimento del titolo edilizio dimodoché il privato ha sempre la possibilità di richiedere un provvedimento espresso (Tar Puglia- Bari, sentenza n. 725 del 20 maggio 2019 e Tar Lazio- Roma, sentenza 26 aprile 2019, n. 5308) al fine di conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell'amministrazione (Tar Campania, Napoli, sentenza 22 novembre 2013 n. 5334); lascia inalterato il regime autorizzatorio in materia edilizia alla stessa stregua di quanto previsto per gli interventi sottoposti a S.C.I.A (T.A.R. Puglia- Bari, sentenza 14 gennaio 2016 n. 37; Tar Lombardia, Milano, sentenza 2 luglio 2018, n. 1640); l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla formazione documentale del permesso di costruire tacito, eventualmente utilizzabile nei rapporti con i soggetti terzi, oltre che nei riguardi della stessa Amministrazione (Tar Campania- Salerno, sentenza 7 novembre 2019, n. 1936; Tar Lazio- Roma, sentenza 1° agosto 2019, n. 10227).

Sentenza, quest'ultima, che ha ritenuto legittima la richiesta di un privato di ottenere dall'Amministrazione capitolina il permesso di costruire tacito in forma cartacea «per poter riscontrare il termine finale dei lavori, per la documentazione di cantiere [e] per corrispondere gli esatti importi del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e il costo costruzione».

La pronuncia del Tar Puglia

La pronuncia del Tar Puglia

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