Urbanistica

Consiglio di stato: esenti dagli oneri di costruzione anche magazzini e negozi degli interporti

Per Palazzo Spada basta che sussistano le condizioni che qualificano le opere come interventi di interesse generale

di Pietro Verna

L'esenzione dal contributo di costruzione per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti si applica anche alle opere a destinazione commerciale site nell'ambito di un interporto, purché concorrano entrambi i requisiti previsti dal Testo unico edilizia (Dpr 380/2001, art. 17, comma 3, lett. c): la circostanza che si tratti di opere pubbliche o di interesse generale (requisito oggettivo) e l'esecuzione delle opere da parte di soggetti cui sia demandata la realizzazione di opere di interesse generale (requisito soggettivo). Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza 12 marzo 2020, n. 1776) che ha confermato la decisione con la quale il Tar Abruzzo aveva respinto il ricorso proposto dal Comune di Manoppello avverso la delibera con cui la Giunta regionale aveva annullato i permessi di costruire rilasciati per la realizzazione di tre magazzini dell' Interporto della Val Pescara, nella parte in cui i titoli abilitativi edilizi imponevano il pagamento del contributo di costruzione.

Il regime giuridico degli interporti
Il regime giuridico degli interporti è disciplinato dalla legge 240/1990. L'art. 1 stabilisce che l'interporto è "un complesso organico di strutture e servizi integrati finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto …". Ai sensi dell'art. 3 del testo originario della legge suindicata, la realizzazione e la gestione degli interporti era affidata ad enti pubblici e a società per azioni, anche riuniti in consorzi, mediante il rilascio di una concessione e la stipula di una convenzione per garantire il perseguimento delle finalità di pubblico interesse attribuite ad ogni singolo interporto. Disposizione che l'art. 6, comma 3, del decreto legge n. 98/ 1995, convertito nella legge n. 204/1995, ha abrogato, determinando la "privatizzazione" degli interporti.

La sentenza di Palazzo Spada
Nel ricorso al Consiglio di Stato proposto contro la sentenza del giudice di primo grado, il Comune aveva contestato la sussistenza del requisiti necessari ai fini dell'esenzione dal contributo di costruzione in quanto i magazzini sarebbero stati "complementari" e non essenziali per la funzionalità dell'interporto, e l' esenzione avrebbe avvantaggiato un soggetto privato. Tesi che il Consiglio di Stato ha ritenuto priva di pregio. In primis perché l'amministrazione comunale non avrebbe dovuto operare "un frazionamento dell'intervento tale da escludere la medesima qualificazione giuridica per le strutture che ne rappresentano parte integrante, come i magazzini" stante la definizione di interporto di cui all' art. 1 della legge n. 240/1990 ("complesso organico di strutture non frazionabile …").

In secondo luogo perché l' accordo di programma sottoscritto tra la Regione e il Comune di Manoppello con la Regione Abruzzo precisava che:

1) le aree destinate alla realizzazione delle opere di completamento dell'nterporto erano preordinate al vincolo di esproprio;
2) la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione comportava l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulla totalità delle aree destinate all'opera pubblica, determinando altresì la dichiarazione di pubblica utilità;
3) l'opera era indispensabile per l'interesse collettivo, con la conseguenza che l'accordo di programma non poteva essere rimesso in discussione "in sede di inclusione delle opere in questione nell'ambito di quelle assoggettabili al contributo di costruzione".

Né ha colto nel segno la contestazione che sarebbe mancato il requisito soggettivo per lo sgravio del contributo. Contestazione che l'Alto Collegio ha respinto alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il predetto requisito sussiste non solo nel caso in cui l'opera pubblica o di interesse generale sia realizzata direttamente da un ente pubblico nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, ma anche nel caso in cui l'opus venga realizzata da un soggetto privato, purché ciò avvenga per conto di un ente pubblico di cui ne rappresenti la longa manus (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 settembre 2008, n. 4296: l'Alto Collegio ha rigettato il ricorso del Comune di Nola contro la decisione con la quale il Tar Campania aveva accolto il ricorso proposto da Interporto Campano Spa avverso gli atti con cui il Comune di Nola aveva determinato il contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire un centro servizi dell'interporto, e per l'effetto disposto l'annullamento degli atti medesimi).

La sentenza del Consiglio di Stato

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