Urbanistica

Cassazione: il piccolo errore del progettista sanzionato con 200 euro beneficia della «tenuità del fatto»

Non punibile il professionista direttore dei lavori che abbia attestato falsamente la lieve difformità delle opere al progetto approvato

di Giampaolo Piagnerelli

Il progettista e direttore dei lavori che abbia attestato falsamente la conformità di opere edilizie al progetto approvato, può beneficiare della particolare tenuità del fatto. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 3461/20.

La multa
Nei precedente grado di appello, infatti, il professionista aveva ricevuto una condanna di 200 euro di multa. I Supremi giudici hanno richiamato quanto disposto dalla Corte d'appello che ha disatteso la richiesta di esclusione della punibilità in considerazione del ruolo non meramente esecutivo ma, anche certificativo, del progettista e direttore dei lavori. Secondo la Corte si tratta di motivazione illogica, fondata sulla impropria valorizzazione di un elemento costitutivo della fattispecie, come tale di per sé inidoneo a consentire di escludere l'esiguità del danno o del pericolo derivato dalla condotta, e soprattutto, priva della necessaria considerazione globale della vicenda e della personalità dell'imputato, non essendo state considerate la modestia delle difformità riscontrate; il loro pressochè immediato accertamento da parte degli organi comunali; l'assenza di precedenti condanne; la considerazione di scarsa gravità del fatto compiuta dalla stessa Corte d'appello, che ha inflitto all'imputato la sola pena pecuniaria, tra l'altro in misura prossima al minimo.

Conclusioni
In conclusione la sentenza deve essere annullata limitatamente alla configurabilità della causa di non punibilità ex articolo 131-bis del codice penale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.

La sentenza della Cassazione

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