Urbanistica

Opera edilizia abusiva, la data di ultimazione deve essere provata da parte di chi richiede la prescrizione

di Andrea Magagnoli

La data di ultimazione dei lavori abusivi deve essere provata da parte di chi richiede la prescrizione . Lo afferma la corte di cassazione con la sentenza n.44510/2019 depositata il giorno 31/10/2019. Il caso di specie trae origine dalla realizzazione di un'opera edilizia abusiva, in assenza di permesso di costruire e comunque in difformità da un'autorizzazione ottenuta in sanatoria. L'attività edilizia era stata realizzata in violazione delle prescrizioni per la costruzione di opere e fatto di particolare gravità in zona sismica. Si trattava in particolare di un ampliamento di un'abitazione per 16,70 mq, costituito da una tettoia chiusa sui lati con pareti in muratura e vetrate non amovibili che aveva alterato la fisionomia originaria del manufatto.

A seguito dell'accertamento dell'attività edilizia era come ovvio conseguita un procedimento penale che si era concluso con la condanna del costruttore per reati edilizi. Tuttavia la pronuncia dei giudici era intervenuta molto tempo dopo il compimento delle opere ritenute abusive, tanto da far sì che il reo eccepisse la prescrizione del reato e la conseguente estinzione di ogni responsabilità a suo carico non ricorrendone i presupposti. Osservava infatti nella propria tesi difensiva come i lavori fossero stati ultimati in epoca di molto antecedente a quella erroneamente accertata da parte dei giudici della corte di appello e posta a fondamento della propria decisione.

I giudici, pertanto a suo avviso avevano errato, dato che se avessero correttamente interpretato la situazione di fatto non avrebbero potuto fare altro che mandare esente il costruttore da ogni responsabilità. Superfluo ricordare che ai sensi della legge italiana, gli illeciti penali perdono ogni efficacia una volta che sia decorso un preciso lasso temporale dopo la loro realizzazione. La questione piuttosto delicata risolta con la sentenza qui in commento, riguarda le modalità di prova dell'inizio del decorso del termine di prescrizione dei cosiddetti reati edilizi. In altri termini sarà compito del soggetto che richiede a proprio favore l' intervenuta prescrizione dare la prova certa del momento in cui siano cessati i lavori abusivi, oppre al contrario tale onere incomberà sui giudici che nella motivazione della loro decisione debbono individuare precisi elementi che facciano ritenere certa la cessazione delle attività illecite. I giudici della corte suprema di cassazione prendono una precisa posizione sulla questione.

Secondo tali magistrati infatti sarà onere del costruttore che aveva realizzato le opere abusive dare la prova della loro ultimazione potendosi nel solo caso di prova certa di tale fatto considerare quanto indicato da parte del ricorrente come momento d' inizio della prescrizione. Osservano infatti i magistrati, come dall'esame degli atti relativi all'accertamento da parte dell' autorità emergessero elementi che potavano a far ritenere, che i lavori illeciti fossero ancora in corso al momento dell' accesso dei pubblici ufficiali. Pertanto, proseguono i giudici, in assenza di altri elementi dei quali abbia dato prova il ricorrente il termine necessario a prescrivere avrebbe dovuto essere calcolato dal momento del sopralluogo da parte dell' autorità che come ovvio determinava la cessazione di ogni ulteriore attività illecita. Il costruttore, che al contrario voglia dare prova di una precedente cessazione dei lavori edilizi deve fornire ben precisi elementi dai quali risulti in maniera evidente la definitiva sospensione di ogni attività.

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