Urbanistica

Sanzioni in caso di lavori senza permesso: la Cassazione ricostruisce i tre casi-chiave

di Andrea Magagnoli

La modifica del volume di un immobile, così, com il cambio di destinazione d'uso in assenza di permesso comporta sempre l' applicazione delle sanzioni contro gli abusi. Lo ha precisato la corte di cassazione con la sentenza n.38611/2019 depositata il 18 settembre.

Ad essere oggetto del procedimento, erano le modifiche compiute da un privato ad una struttura edilizia, a seguito di tali modifiche la fisionomia dell' immobile aveva assunto una nuova configurazione dato che esso era stato trasformato, in assenza delle necessarie autorizzazioni , in un immobile ad uso ricettivo, rendendolo pertanto idoneo ad un uso turistico .

Il manufatto abusivo veniva fatto oggetto di sequestro ed in seguito restituito alla disponibilità del suo proprietario, sulla base di un provvedimento del tribunale del riesame.
Il Pm ricorreva per cassazione al fine di ottenere il sequestro del manufatto abusivo.
La questione piuttosto rilevante riguarda i limiti e la tipologia degli interventi edilizi necessari per la configurazione dei reati previsto in tali casi.
La questione viene risolta sulla base di una precisa indicazione legislativa compiuta dalle disposizioni vigenti che descrivono in maniera chiara e certa le condotte illecite passibili di sanzioni di carattere penale.

Nella motivazione della sentenza qui in commento infatti i giudici della corte suprema di cassazione citano il Dpr 380/01 che richiede il rilascio di un permesso di costruire interventi di ristrutturazione edilizia «che portino ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente o che comportino modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei progetti,ovvero che comportino modifiche alla destinazione d uso ovvero che in particolari casi comportino la modifica della sagoma di un immobile» .

Pertanto tre tipi d' interventi,secondo la disposizione di cui sopra, possono essere definiti attività illecita nel caso in cui non venga richiesto il permesso di costruire. Vediamoli in maniera più analitica: si tratta in particolare della realizzazione di un nuovo edificio che si concretizza con la costruzione di un nuovo manufatto, della modifica della sua consistenza con l' assunzione di una maggiore volumetria e da ultimo di un cambio della sua destinazione d 'uso.

Le prime due ipotesi sono d' intuitiva evidenza mentre la terza ipotesi riguarda il caso in cui vengano modificate le modalità d' impiego del manufatto. Il caso di specie, pertanto deve esser ricompreso com è evidente nell' ultima ipotesi prevista dalla norma, dato che l' utilizzo dell' immobile era stato modificato, in un impiego turistico.
Le modifiche, come osservano i giudici infatti avevano portato alla realizzazione di un immobile ad uso turistico e recettizio.
Pertanto tale attività presenta un indiscusso rilevo di carattere penale e come tale avrebbe dovuto essere sanzionata, data l' esistenza nel caso di specie di tutti i presupposti per l' applicazione di tali sanzioni.
Il sequestro del manufatto, pertanto era del tutto e per tutto lecito, in quanto emesso ai sensi della normativa che espressamente lo prevede in tali casi.

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