Urbanistica

Cassazione: niente tenuità del fatto per chi viola le norme sulla tutela del paesaggio

di Andrea Magagnoli

Niente tenuità del fatto per le violazioni alle norme paesaggistiche. Lo precisa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 38479/2019 depositata il 17 settembre. Il caso trae origine condanna nei confronti di un costruttore, per avere eretto un manufatto abusivo in zona dove erano in vigore le disposizioni in materia di tutela del paesaggio.

Il costruttore chiamato in causa ha provato a difendersi con la scarsa entità delle opere, puntando sulle norme che escludono la punibilità nei casi di «particolare tenuità» delle condotte illecite . La non punibilità viene prevista da parte dell' art. 131 bis del codice penale, il quale considera casi in cui la condotta si presenti come di scarso rilievo, tanto da comportare un basso grado di lesività del bene protetto che rende superflua una punizione talmente grave e costosa come quella penale.

Il procedimento veniva deciso dai giudici con la sentenza qui in commento. Il ragionamento seguito da parte dei magistrati parte dalla considerazione del tipo di illecito e delle modalità del fatto che erano stati contestati nel corso del procedimento.

Si trattava infatti di una opera edilizia eretta in violazione alla normativa prevista per la tutela del paesaggio, che assumono una particolare funzione nella tutela dell' ambiente e della sua integrità. Si tratta per questo di norme la cui violazione, configura sempre e comunque un illecito rilevante. La tesi difensiva del ricorrente fondata sulla scarsa entità delle violazioni pertanto ad avviso dei giudici si rivela come priva di base giuridica. Visto che
l' interesse protetto norme dalle norme a tutela del paesaggio assume un importanza tale che ogni sua violazione configuri sempre un fatto che non consente l' applicazione della non punibilità prevista per la tenuità del fatto.

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