Urbanistica

Piani urbanistici, in caso di divergenza tra norma e mappa prevale la norma

di redazione PlusPlus24 Diritto

Interventi edilizi - Installazione di pannelli in vetro - Realizzazione di nuovo volume - Titolo edilizio
L'installazione di pannelli in vetro «atti a chiudere integralmente un porticato che si presenti aperto su tre lati, determina, senz'altro, la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, con conseguente incremento della preesistente volumetria»
Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 29 agosto 2019 n. 5961


Strumenti urbanistici - Disegno urbanistico - Strumento di pianificazione generale - Fattispecie
Il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione generale, o da una sua variante costituisce estrinsecazione di potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità che rispecchia non soltanto scelte strettamente inerenti all'organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico.
Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza 29 agosto 2019, n. 5960


Strumenti urbanistici - PRG - Discrasia tra parte normativa e parte grafica - Prevalenza - Fattispecie
Se sussiste una discrasia tra parte normativa e parte grafica delle prescrizioni di Piano regolatore generale, torna pienamente applicabile la regula iuris per cui occorre dare prevalenza alla prima . Trattasi di un indirizzo ermeneutico del tutto coerente e che si affianca a quello per il quale, in omaggio al principio generale di tutela dell'affidamento, in caso di contrasto tra tavole planimetriche allegate allo strumento urbanistico, il dubbio circa la disciplina di Piano da applicare ad un determinata area va risolto nel senso meno oneroso per la proprietà.
Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza 26 agosto 2019, n. 5876


Servitù di uso pubblico - Dicatio ad patriam - Modo di costituzione di una servitù - Fattispecie
La cd. dicatio ad patriam rappresenta «un modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consistente nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima.
Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 22 agosto 2019, n. 5785

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