Urbanistica

Abusi, i paletti della Cassazione per rendere possibile la revoca dell'ordine di demolizione

di Andrea Magagnoli

L' ordine di demolizione di un manufatto conseguente all'accertamento di reati edilizi può essere revocato nel solo caso in cui esso risulti incompatibile con un successivo provvedimento giurisdizionale od amministrativo
La Corte di Cassazione con la sentenza n.21383/2019 depositata il 16 maggio pone il principio per il quale l' ordine di demolizione di un manufatto abusivo conseguente a reati edilizi, sia revocabile nel caso in cui esso contrasti con un successivo provvedimento giurisdizionale od amministrativo.

Nel caso di specie la misura era stata applicata a seguito del rigetto da parte del tribunale di Napoli, il quale aveva ritenuta infondata la richiesta di revoca di un provvedimento di demolizione di un manufatto abusivo. Si trattava in particolare del caso in cui un cittadino aveva dato corso alla realizzazione di un un immobile di ampie dimensioni, pari addirittura ad una superficie di 280 mq in zona soggetta a vincolo paesaggistico in assenza di apposita autorizzazione.

Il costruttore ricorreva per Cassazione deducendo di avere presentato una richiesta di sanatoria degli illeciti accertati, tanto che imporre la demolizione dell'immobile sarebbe stata una condotta del tutto inopportuna posto che la situazione giuridica del manufatto, si sarebbe modificata a seguito dell'accoglimento dell' istanza rendendone del tutto lecita la presenza.

La questione della validità dell' ordine di demolizione era stata più volta presentata ai giudici della Corte di Cassazione data la sua importanza e frequenza statistica.

Possono presentarsi due tipi di situazioni a seguito dell' emissione di un ordine di demolizione: la prima relativa a un eventuale revoca del provvedimento nel caso di presentazione di un istanza di sanatoria, la seconda invece riguardante l' effetto della successiva emissione di un provvedimento di carattere amministrativo o giurisdizionale che elimini le conseguenze della pregressa attività illecita.

Nel caso in cui entri in vigore un provvedimento legislativo o amministrativo,ovvero che venga emesso un provvedimento di carattere giurisdizionale che rendano comunque lecite le opere realizzate, l' ordine di demolizione dovrà essere ritenuto ineseguibile e dovrà essere revocato.

La seconda questione riguarda invece la richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto in pendenza di una richiesta di sanatoria, in tale caso infatti secondo i giudici della corte di cassazione la sospensione diviene possibile in presenza di ben precisi presupposti, potendosi privare di efficacia il provvedimento nel solo caso in cui paia probabile l'accoglimento dell'istanza. Nel caso invece in cui dall' esame degli atti non si possa raggiungere tale certezza dovrà darsi corso all esecuzione del provvedimento restando lo stesso perfettamente valido e del tutto eseguibile. Nel caso di specie il ricorso viene rigettato posto che non vi erano elementi tali da poter ritenere probabile l' accoglimento dell'istanza di sanatoria.

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