Urbanistica

Cassazione: il proprietario di un terreno risponde anche degli abusi commessi da altri

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di Andrea Magagnoli

Nel caso di opere edilizie realizzate su fondi altrui incombe sul proprietario degli stessi dare la prova che l' attività considerata illecita sia stata realizzata contro la sua volontà La Cassazione con la sentenza n.19225/2019 depositata lo scorso 7 maggio pne il principio di diritto per il quale anche per il proprietario di un fondo sul quale sono state realizzate opere edilizie illecite da parte di altri, si configura una responsabilità penale, salvo che non provi che esse siano state compiuta a sua insaputa e contro la sua volontà.

Il caso di specie traeva origine dalla costruzione di un manufatto di circa 80 mq da parte di un committente, che ad ogni modo, non era proprietario del fondo sul quale venivano svolte le opere. Tale attività edilizia compiuta in assenza delle autorizzazioni. Scattava così un procedimento penale a carico di proprietario del fondo e del committente; il processo si concludeva con la condanna di entrambi alla pena detentiva prevista dalla normativa per i casi di costruzioni realizzate in assenza di autorizzazione.

Il proprietario del terreno, ricorreva, allora, per Cassazione sostenendo che le opere erano state compiute da altri a sua insaputa ed ad ogni modo contro la sua volontà, dato che non aveva ricevuto alcuna informazione circa la loro esecuzione. Pertanto, egli non poteva essere in alcun modo considerato responsabile per un fatto interamente compiuto e realizzato da parte di altri.

I giudici della Corte suprema, ritengono entrambi i soggetti responsabili, ricavando anche la responsabilità del proprietario sulla base dell' esame della modalità tramite le quali erano state realizzate le opere edilizie vietate dalla normativa. Infatti l' intera attività era stata caratterizzata dalla costante presenza del proprietario del fondo nei luoghi di lavoro, il quale, inoltre non si limitava ad osservare la loro esecuzione ma vi svolgeva un ruolo attivo e direttivo. Nel corso del procedimento infatti era emerso come il proprietario compisse un'attività di gestione dei lavori, impartendo ordini ed emettendo direttive circa la loro esecuzione e le modalità di svolgimento. Non solo, ma il fatto che il proprietario fosse ben consapevole dello svolgimento delle opere, veniva dedotto anche dal rapporto di parentela esistente con il committente.

I giudici pongono l' attenzione su di un altro aspetto relativo alle ipotesi di esecuzione dei lavori su fondi altrui, quello delle modalità per il proprietario di rendersi immune dalla responsabilità penale . Infatti all ' ipotesi in cui il titolare del fondo sia stato in grado di dare la prova certa che il committente abbia compiuto i lavori contro la sua volontà ed a sua insaputa, conseguirà la sua assoluzione,non potendosi in casi come questo ravvisare alcuna sua responsabilità. Non avrebbe infatti senso condannare una persona sulla base della sola titolarità di un fondo e in assenza di ogni colpa.

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