Urbanistica

Abusi edilizi, l'ordine di demolizione deve includere anche le costruzioni accessorie

di Andrea Magagnoli

L' ordine di demolizione di un manufatto abusivo ha ad oggetto anche le costruzioni accessorie allo stesso. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17541/2019 depositata lo scorso 24 aprile pone il principio di diritto per il quale nel caso in cui venga disposto un ordine di demolizione esso possa avere ad oggetto tutte le costruzioni realizzate in violazione alla normativa edilizia siano esse di carattere principale che quelle di carattere accessorio.
Il caso trae origine dall' accertamento di una violazione alla normativa edilizia, seguito da un ordine di demolizione, che secondo il costruttore .avrebbe dovuto avere ad oggetto le sole costruzioni principali, lasciando al di fuori della sua operatività quelle di carattere accessorio o secondario.

La questione dei limiti del potere dell'amministrazione di imporre la demolizione dei manufatti realizzati in maniera illegittima era, per la sua importanza, stata più volte oggetto di pronunce della Corte di Cassazione.

Nelle decisioni precedenti i giudici avevano osservato come nel caso di reati edilizi competa al giudice di emettere un particolare provvedimento consistente nell' obbligo di imporre la rimessione in pristino della situazione di fatto, ovvero di ordinare a chi avesse realizzato costruzioni abusive di riportare la situazione dei luoghi nello stesso modo in cui si trovava antecedentemente alla realizzazione della condotta illecita.

Pertanto tale ripristino per potere essere completo dovrà riguardare tutte le costruzioni abusive indipendentemente dal loro carattere accessorio o principale, qualora infatti le costruzioni accessorie fossero ritenute esenti da ogni attività di demolizione verrebbe, di fatto , vanificata la funzione della rimessione in pristino dei luoghi, posto che la presenza negli stessi di costruzioni anche di carattere minore importanza, finirebbe per comportare ad ogni modo una diversa situazione di fatto rispetto a quella antecedente alla realizzazione dell'attività illecita.

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